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Testo unico in materia di agricoltura (legge Regione Umbria)

Regione Umbria

Legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Bollettino Ufficiale 15 aprile 2015, n. 21, suppl. ord. n. 2)

Testo unico in materia di agricoltura

L’Assemblea legislativa ha approvato.
La Presidente della giunta regionale promulga la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e Finalità)

1. Il presente Testo unico ai sensi dell’ articolo 40 dello Statuto regionale e in attuazione della legge regionale del 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), riunisce le disposizioni di legge regionali in materia di Agricoltura, nel rispetto delle competenze legislative statali di cui all’ articolo 117 , commi 2 e 3 della Costituzione.

Art. 2

(Programmazione degli interventi)

1. La programmazione degli interventi regionali in materia di agricoltura e la definizione delle relative risorse finanziarie è definita, ai sensi dell’ articolo 18 dello Statuto della Regione , nell’ambito del Documento Annuale di Programmazione (DAP).
2. La Regione definisce la programmazione degli interventi di cui al comma 1 , in concertazione con le rappresentanze del mondo agricolo, professionale e del partenariato economico e sociale, in coerenza con la politica agricola nazionale e dell’Unione europea al fine di garantire l’omogenea ed efficace azione amministrativa nel settore agricolo regionale.

Art. 3

(Funzioni delle unioni di comuni e delle altre forme associative di comuni)

1. Le unioni di comuni o le altre forme associative di comuni previste dalla normativa vigente, di seguito denominate anch’esse “unioni di comuni” o “unione di comuni”, esercitano le funzioni amministrative in materia agricola e in materia di funghi e tartufi ai sensi della normativa regionale vigente.

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