La riflessione che Diritto agroalimentare intende promuovere intorno ai temi che, dalle attività, si allargano al mercato e ricomprendono la presa di coscienza degli interessi della comunità e rispondono alla conservazione dell’ambiente oltre che all’accesso di ogni singola persona al consumo di alimenti sicuri, si propone per un effettivo e sostanziale aggancio alle esigenze sostanziali e storiche per la cui tutela il diritto è costituito.
Attraverso saggi, ricerche e approfondimenti dei materiali che l’esperienza porta alla luce, la Rivista è aperta alla ricerca della formazione delle regole giuridiche condotta al livello della realtà e dei conflitti che si prospettano in conformità al vivere sociale e al produrre in modo sostenibile.
È innegabile che nessun altro bisogno delle persone debba, oggi, trovare piena realizzazione attraverso un’adeguata regolazione più degli alimenti; mentre l’intero gruppo sociale, nello spazio integrato dell’economia, conserva l’aspettativa a ché l’agricoltura soddisfi le condizioni di un ambiente favorevole alla qualità della vita. Vitalità, dialettica interdisciplinare e vivacità sono le chiavi di lettura per cogliere la rapida mobilità dei fatti che descrivono la proiezione commerciale dell’impresa agricola e il vantaggio della gestione dello spazio rurale, l’affiorare di emergenti diritti dei consumatori e delle connesse responsabilità dei produttori, così da legittimare, in una prospettiva specialistica, il transito verso soluzioni in grado di aprire alla comprensione del presente riflesso nella dimensione giuridica.
Tutto questo è Diritto agroalimentare, il nuovo periodico giuridico quadrimestrale della Fondazione, per i tipi della Giuffrè, che ospita ampie monografie su temi di più vivo ed attuale interesse ed altri contributi raccolti in una rubrica denominata Osservatorio in cui sono presenti annotazioni di sentenze, rassegne di legislazione, commenti a leggi ed atti sopraggiunti, nonché recensioni a informazioni di interesse sui maggiori problemi (per info e costi di abbonamento contattare la Casa editrice).
Indice Fascicolo 2 - 2024
MARIA AMBROSIO
Assetti organizzativi adeguati e sostenibilità nelle imprese agricole [approfondisci]
L’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili delle imprese, anche agricole, sulle quali si intende concentrare l’attenzione, ha di recente trovato attualità normativa alla luce dell’art. 2086, comma 2 del codice civile. Lo studio in esame si propone di indagare se sussistano ulteriori assetti di impresa agricola oltre quelli tipicamente previsti nella norma in oggetto, anche alla luce della normativa europea di settore. Il riferimento va in particolare alla direttiva 2022/2464/UE, più nota come CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Il lavoro sarà svolto anche alla luce delle recenti modifiche costituzionali nonché con riferimento alle norme di organismi internazionali e dell’Unione europea al fine di far emergere le nuove frontiere delle imprese agricole nella direzione della sostenibilità coniugata agli assetti organizzativi adeguati.
The adequate organizational, administrative and accounting structures of enterprises – including agricultural enterprises – have recently set out in Art. 2086 of the Italian Civil Code. The present study aims at defining the existence of further aspects exceeding those contemplated in the said article in the light of the European legislation and principles with special regards to sustainable development as well as to the Directive 2022/2464/UE, best known as CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). The research work takes into account the recent amendments in the Italian Constitution as well as the guidelines of the international organizations and the European Union so as to highlight the new frontiers of the agricultural enterprises towards sustainability and adequate organizational structures.
FRANCESCO AVERSANO
Sulla circolazione degli alimenti nel virtuale e nel metaverso. Intersezioni e modelli possibili [approfondisci]
Il lavoro concerne alcuni sviluppi del mercato alimentare relativi alla veicolazione dei cibi attraverso circuiti virtuali e di metaverso. Si rafferma la convenienza di un’adesione alla disciplina del settore, misurata in termini di rispondenza ai modelli contrattuali e alla diligenza degli operatori.
The paper concerns certain developments in the food market relating to the conveyance of food through virtual and metaverse circuits. It confirms the need for full adherence to the discipline of the sector, verified in terms of compliance with contractual models and the diligence of operators.
ANDREA CALONI
Cessione di prodotti agricoli e alimentari: struttura della contrattazione e rimedi [approfondisci]
La filiera agroalimentare è spesso teatro di rapporti asimmetrici, ma la direzione in cui l’asimmetria opera in concreto non può essere determinata a priori. Questa considerazione, che sta alla base della disciplina introdotta dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198, induce a riflettere sugli spazi dell’autonomia privata nei rapporti di filiera, condizionata, più che dai rimedi civilistici, dalle sanzioni amministrative e penali, per chiedersi se il legislatore abbia fornito agli operatori strumenti efficaci oppure se l’effetto della disciplina speciale si risolva nell’imporre un mero formalismo. L’attenzione è dedicata, in particolare, al ruolo dell’accordo quadro e al rapporto tra contenuto del contratto e pratiche commerciali sleali.
The agrifood supply chain is often the scene of asymmetrical relationships, but the direction in which the asymmetry operates in practice cannot be determined a priori. This consideration, which underlies the discipline introduced by Legislative Decree No. 198 of November 8, 2021, leads to reflection on the spaces of private autonomy in supply chain relations, conditioned, more than by civil law remedies, by administrative and criminal sanctions, to ask whether the regulation has provided operators with effective tools or whether the effect of the special discipline is resolved in imposing mere formalism. Attention is devoted, in particular, to the role of the framework agreement and the relationship between contract content and unfair trade practices.
SONIA CARMIGNANI
L’acqua e il suo riciclo. Considerazioni sulla fertirrigazione [approfondisci]
Il trattamento e il riciclo delle acque assolvono a finalità di tutela ambientale ma rispondono anche ad obiettivi di efficienza economica. Con specifico riferimento al settore agricolo, il riutilizzo dell’acqua a fini irrigui contribuisce a promuovere l’economia circolare recuperando i nutrienti dalle acque affinate e applicandoli ai raccolti mediante tecniche di fertirrigazione. Il trattamento e riciclo delle acque ad usi irrigui in agricoltura presenta il volto di buona pratica nella prospettiva della sostenibilità e della tutela ambientale; di efficienza economica dell’impresa, rendendo le acque reflue non un rifiuto ma un bene aziendale ed un bene dell’azienda essenziale; di un diverso modo di fare agricoltura, supportando il ciclo della vita, dunque la produzione, con il recupero di nutrienti piuttosto che con l’apporto esterno di concimi, in un ciclo virtuoso diretto ad autoalimentarsi.
The treatment and recycling of water fulfills environmental protection purposes but also responds to economic efficiency objectives. With specific reference to the agricultural sector, the reuse of water for irrigation purposes contributes to promoting the circular economy by recovering nutrients from refined water and applying them to crops using fertigation techniques. The treatment and recycling of water for irrigation uses in agriculture presents the aspect of good practice in the perspective of sustainability and environmental protection; of economic efficiency of the company, making waste water not a waste but a company asset and an essential company asset; of a different way of doing agriculture, supporting the cycle of life, therefore production, with the recovery of nutrients rather than with the external supply of fertilizers, in a virtuous cycle aimed at self-feeding.
NICOLETTA FERRUCCI
La prospettiva tridimensionale del giardino storico tra cultura, ambiente e paesaggio: icona del novellato art. 9 della Costituzione [approfondisci]
Il lavoro ripercorre le orme della normativa in materia di giardini storici, evidenziando l’evoluzione dell’approccio legislativo dalla mera protezione del relativo valore culturale e paesaggistico al riconoscimento del loro importante ruolo nell’ambito della politica ambientale e climatica, fino a configurare questa peculiare tipologia del giardino come una icona della trilogia di valori, cultura, paesaggio e ambiente, tutelati dal novellato art. 9 della Costituzione.
The work traces the footsteps of the legislation on historic gardens, highlighting the evolution of the legislative approach from mere protection of their cultural and landscape value to recognition of their important role in environmental and climate policy, up to configure this peculiar type of garden as an icon of the three values, culture, landscape and environment, currently protected by the novel Art. 9 of the Constitution.
FIORE FONTANAROSA
The right of animals to life and freedom: a comparative review of case law [approfondisci]
La maggior parte delle persone concorda sul fatto che il diritto alla vita è il diritto umano più importante, perché costituisce la base per la tutela di tutti gli altri diritti fondamentali, incluso il diritto alla salute e quello alla libertà. Ciononostante, negli ultimi anni i legislatori e i giudici hanno riconosciuto, in molti casi, agli animali o comunque ad alcuni di essi i diritti alla vita, al benessere e alla libertà. La dottrina e la giurisprudenza si sono recentemente concentrate sull’identificazione dei diritti degli animali, cercando di enumerare sempre nuovi diritti potenzialmente attribuibili a questi esseri viventi, nonostante il fatto che l’espressione «diritti degli animali» possa sembrare un ossimoro, una contraddizione in termini, perché gli esseri umani sono gli unici che possono far valere i diritti nei confronti degli altri esseri umani. L’obiettivo di questo studio è quello di valutare, tramite un’analisi delle più significative e recenti pronunce in materia di diritti degli animali, se e in quale misura la giurisprudenza tuteli, in maniera concreta ed effettiva, i diritti alla vita e alla libertà che alcuni legislatori hanno concesso agli animali. Lo scopo del contributo è anche quello di accertare, in una prospettiva comparativa, quali sistemi giuridici mostrano un maggiore livello di attenzione e sensibilità nei confronti della protezione dei diritti degli animali.
Most people agree that the right to life is the most important human right because it is the basis for protecting all other fundamental rights, including the right to health and freedom. Nonetheless, there have been numerous instances in the past few years of lawmakers and judges awarding animals, or at least some of them, the right to life, welfare, and freedom. Doctrine and case law have recently focused on the identification of animal rights, always trying to enumerate new rights potentially attributable to these living beings, even though the term «animal rights» may seem like an oxymoron, a contradiction in terms, because humans are the only ones who can enforce rights against other humans. This study aims to assess, through an analysis of the most significant and recent rulings in the area of animal rights, if and to what degree the case law respects the rights to life and freedom that some legislators have granted to animals. The aim of the paper is also to ascertain, from a comparative perspective, which legal systems exhibit a higher level of attention and sensitivity towards protecting animal rights.
MARIANITA GIOIA
La disciplina europea in materia di etichettatura nutrizionale front-of-pack [approfondisci]
Il front-of-pack nutrition labelling è stato individuato dalla Commissione europea quale potenziale e fondamentale strumento per orientare le scelte dei consumatori verso regimi alimentari più sani nell’ottica di un cambio complessivo di paradigma dei sistemi alimentari europei. L’analisi dell’attuale normativa, delle implicazioni giuridiche, economiche e politiche e la disamina dei diversi modelli di etichettatura nutrizionale sintetici più diffusi nel mercato agroalimentare europeo aiutano ad indagare sull’efficacia di tale strumento.
The European Commission has identified front-of-pack nutrition labelling as a potential tool to guide consumer choices towards healthier diets in order to promote a paradigm shift in European food systems. An analysis of the currently applicable legislation, an analysis of the legal, economic and political implications and an examination of the various synthetic nutrition labelling models, most widely used in the European agri-food market, helps to investigate the effectiveness of this tool.
OSSERVATORIO
IL PRECEDENTE
LAURA COSTANTINO
Produzione e commercializzazione di uva senza semi: uso e abuso del principio dell’ordine pubblico [approfondisci]
Il lavoro analizza in modo critico la recente pronuncia della Corte di cassazione in materia di privative sui ritrovati vegetali, inquadrando la complessa fattispecie negoziale oggetto di valutazione giudiziale nell’ambito dei contratti di integrazione verticale.
The paper critically analyzes the recent decision of the Supreme Court in the field of plant variety rights, framing the complex contracts subject to judicial evaluation in the context of vertical integration contracts.
Indice Fascicolo 1 - 2024
GIULIA DE LUCA
Dichiarazione nutrizionale ed elenco degli ingredienti per i vini, fra tecnicismi informativi e barriere digitali [approfondisci]
Il reg. (UE) n. 2021/2117 ha introdotto delle importanti novità per il settore vitivinicolo, prevedendo, in particolare, l’obbligo di fornire ai consumatori la dichiarazione nutrizionale e l’elenco degli ingredienti dei vini, a decorrere dall’8 dicembre 2023. La disamina della disciplina riservata a tali indicazioni rivela come esse mirino non solo a colmare una situazione di asimmetria informativa, ma anche a fornire ai consumatori gli strumenti per compiere scelte più consapevoli e in linea con l’obiettivo di favorire una generale riduzione del consumo di alcolici. Senonché il legislatore europeo, nel demandare una chiara funzione educativa alle informazioni di cui si tratta, non pare aver tenuto in debita considerazione le specificità che caratterizzano i prodotti enologici e le dinamiche di consumo che li riguardano. Ne consegue che le nuove informazioni previste per i vini e, in particolare, l’elenco degli ingredienti, rischiano di risultare scarsamente comprensibili per la maggior parte dei consumatori, generando potenziali situazioni di fraintendimento e di incertezza rispetto ai dati conoscitivi veicolati. Inoltre, il reg. (UE) n. 2021/2117 ha previsto che, a talune condizioni, gli operatori del settore enologico potranno fornire le informazioni di cui si tratta per via elettronica, limitandosi a indicare in etichetta, ad esempio, un QR-code per consentire ai consumatori di accedere con gli smartphone ai dati relativi alla dichiarazione nutrizionale completa e all’elenco degli ingredienti. Tale possibilità impone una riflessione sull’impiego delle nuove tecnologie nella fornitura delle informazioni obbligatorie sugli alimenti ai consumatori e sulla necessità di evitare che il ricorso a tali strumenti determini, di fatto, la creazione di barriere e di meccanismi di discriminazione, a causa del persistente divario digitale.
Reg. (EU) No. 2021/2117 has introduced important innovations for the wine sector, imposing, particularly, the obligation to provide consumers with the nutrition declaration and the list of ingredients of wines, as of December 8, 2023. An examination of the discipline reserved for such information reveals how they aim not only to bridge an information asymmetry situation, but also to provide consumers with the tools to make more informed choices that are in line with the goal of encouraging a general reduction in alcohol consumption. However, the European legislator, in devolving an educational function to the information in question, does not seem to have given due consideration to the specificities that characterize wine products and the consumption dynamics that affect them. As a result, the new information imposed for wines and the list of ingredients, risks being poorly understood by most consumers, generating potential situations of misunderstanding and uncertainty with respect to the cognitive data conveyed. In addition, Reg. (EU) No. 2021/2117 has provided that, under certain conditions, wine operators may provide the information in question electronically, merely indicating on the label, for example, a QR-code to allow the consumers to access with smartphones the data related to the full nutrition declaration and the list of ingredients. This possibility calls for reflection on the use of new technologies in the provision of mandatory food information to consumers and the need to prevent the use of such tools from leading to the creation of barriers and mechanisms of discrimination, due to the persistent digital divide.
CLAUDIA GESMUNDO
Questioni sulle tipologie contrattuali flessibili nel mercato del lavoro in agricoltura [approfondisci]
Muovendo da un’analisi relativa alle specificità del mercato del lavoro agricolo, il saggio esamina i profili che contraddistinguono i contratti più utilizzati per l’impiego di lavoratori subordinati nel settore agricolo, anche in relazione al sistema di contrattazione collettiva operante in agricoltura, alle opportunità di rilancio dell’occupazione e ai meccanismi di cooperazione tra produttori agricoli, in una visione tendente a garantire una maggiore stabilità ai rapporti di lavoro. Il contributo si sofferma poi sul lavoro occasionale e, in particolare, sulla recente evoluzione legislativa in materia di prestazioni di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato in agricoltura, per evidenziare i rischi che presenta tale fattispecie, volta ad ampliare gli strumenti di flessibilità, rispetto all’effettività delle tutele dei lavoratori e al contrasto al lavoro irregolare in agricoltura.
Starting from an analysis related to the specifics of the agricultural labor market, the paper examines the profiles that distinguish the most commonly used contracts for the employment of subordinate workers in the agricultural sector, also in connection to the system of collective bargaining operating in agriculture, the opportunities for boosting employment and the mechanisms of cooperation between agricultural producers, in a vision tending to ensure greater stability in labor relations. The essay focuses on occasional work and, in particular, on the recent legislative evolution in the area of occasional fixed-term employment in agriculture, to highlight the risks presented by this case, aimed to expanding flexibility tools, related to the effectiveness of worker protections and the fight against irregular work in agriculture.
GIULIA TORRE
Gli effetti della riforma introdotta dal reg. (UE) n. 2019/1381 sulla procedura di autorizzazione dei novel foods. Trasparenza versus innovazione? [approfondisci]
Il rapporto tra innovazione e trasparenza pone sfide peculiari nel quadro europeo dei novel foods, legate alla necessità di sostenere la commercializzazione di prodotti innovativi, potenzialmente in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e sicurezza alimentare, al contempo migliorando, nella fase di valutazione del rischio, la trasparenza della procedura e, quindi, l’applicazione del principio di precauzione. Il presente documento intende identificare i contenuti del principio di trasparenza alla luce della riforma introdotta dal reg. (UE) n. 2019/1381, per verificare come tale regolamento si ripercuote sulla valutazione del rischio degli alimenti nuovi. Dopo aver esaminato le modifiche che hanno interessato la procedura di autorizzazione dei prodotti regolamentati e la divulgazione dei documenti detenuti dall’EFSA, sono evidenziati gli elementi di principale novità e le problematiche emerse dalla recente applicazione del reg. (UE) n. 2015/2283 in materia di novel foods e analizzate le principali modifiche introdotte dal reg. (UE) n. 2019/1381 alla procedura di autorizzazione di tali alimenti innovativi. Alla luce dei canoni di trasparenza e innovazione, l’elaborato si interroga sull’idoneità del quadro legislativo vigente a rispondere alle sfide poste dalla produzione e commercializzazione di novel foods nel mercato agroalimentare europeo, coniugando le esigenze pubbliche di trasparenza con la necessità di sostenere il rinnovamento della filiera alimentare.
The relationship between innovation and transparency poses peculiar challenges in the European framework of novel foods, related to the need to support the marketing of innovative products, potentially able to contribute to the achievement of sustainability and food safety objectives, while at the same time improving, at the risk assessment stage, the transparency of the procedure and, therefore, the application of the precautionary principle. This paper intends to identify the contents of the transparency principle in the light of the reform introduced by Regulation (EU) 2019/1381, in order to examine the impact of the provisions introduced by this regulation on the risk assessment of novel foods. After examining the changes that have affected the authorisation procedure for regulated products and the disclosure of documents held by EFSA, the main new elements and issues that have emerged from the recent application of Regulation (EU) 2015/2283 on novel foods are highlighted and the key changes introduced by Regulation (EU) 2019/1381 to the novel food authorisation procedure are analysed. In the light of the canons of transparency and innovation, the paper questions the suitability of the current legislative framework to respond to the challenges posed by the production and marketing of novel foods in the European agri-food market, combining public demands for transparency with the need to support the renewal of the food supply chain.
STEFANIA VASTA E STEFANIA PEDRABISSI
Enoturismo: un modello di sostenibilità e valorizzazione del territorio [approfondisci]
Il contributo si pone l’obiettivo di riflettere sul tema dell’enoturismo in chiave giuspubblicistica al fine di cogliere quegli aspetti della regolazione che contribuiscono ad allineare detta disciplina ai valori dominanti in questo momento storico. Gli Autori propongono una riflessione sugli ambiti che, nell’esperienza italiana, caratterizzano il turismo enologico, e che si articolano in piena sinergia con i canoni di sostenibilità e di valorizzazione delle comunità rurali entro le quali si radicano gli insediamenti vitivinicoli; con il fine ultimo di individuare alcuni «sistemi/modelli virtuosi» da replicare o implementare, con il contributo di soggetti pubblici e privati.
The contribution aims to reflect on the topic of wine tourism from a public law perspective in order to grasp those aspects of regulation that contribute to aligning this discipline with the dominant values in this historical moment. The Authors propose a reflection on those areas which, in the Italian experience, characterize wine tourism, and which are articulated in full synergy with the canons of sustainability and valorisation of the rural communities within which the wine-growing settlements are rooted; with the ultimate aim of identifying some «virtuous systems/models» to replicate or implement, with the contribution of public and private entities.
OSSERVATORIO
IL PRECEDENTE
MARCO GJOMARKAJ
Riflessioni sulla competenza regionale in materia di tutela degli animali [approfondisci]
Partendo dalla recente sentenza della Corte costituzionale 15 giugno 2023, n. 121, il presente contributo offre alcune riflessioni circa il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni con riguardo alla tutela degli animali e in particolare con riguardo al fenomeno relativo alla sovrapposizione di sanzioni amministrative regionali alla disciplina penale. La decisione della Corte fornisce, inoltre, ulteriori e utili spunti di ragionamento circa il nuovo assetto Costituzionale con riguardo al tema ambientale e, in particolare, circa le ricadute in materia di tutela degli animali in conseguenza all’introduzione del nuovo ultimo comma dell’art. 9 Cost. L’art. 9 Cost., ult. comma, infatti, introduce una riserva di legge statale quanto ai modi e le forme di tutela degli animali.
Starting from the recent ruling of the Constitutional Court of 15 June 2023, n. 121, this contribution offers some reflections on the division of legislative competences between the State and the Regions with regard to the protection of animals and in particular with regard to the phenomenon relating to the overlap of administrative sanctions regional to criminal discipline. The Court’s decision also provides further and useful ideas for reasoning about the new Constitutional structure with regard to the environmental issue and, in particular, about the implications for the protection of animals following the introduction of the new last paragraph of the Article 9 Const. Article 9 Const., last paragraph, in fact, introduces a state law reservation regarding the methods and forms of animal protection.
STEFANO MASINI E ALDO NATALINI
Miscelazione di oli di oliva senza frode in commercio. A margine della prima sentenza di merito in tema di blending tra vergine ed extravergine [approfondisci]
La nota a sentenza, scritta «a quattro mani», affronta da due diversi punti di vista – quello del penalista e quello dell’agrarista – l’annosa questione, trattata per la prima volta dal Tribunale di Perugia, della (ir)rilevanza penale delle pratiche di miscelazione (c.d. blending) tra oli di oliva extravergini e vergini, tanto diffuse nella pratica dei trasformatori e produttori di olio industriale e tuttavia finora mai trattate nella giurisprudenza (né di merito né di legittimità) in tema di frode in commercio, mercè le note del Ministero dell’agricoltura e della D.G. Agri della Commissione europea che ne hanno affermato, più di vent’anni fa, la liceità, in quanto riguardanti un’unica categoria merceologica ai sensi del regolamento CEE n. 2568/1991. Il penalista analizza la proposizione principale da cui muove il Tribunale di Perugia a fondamento dell’assunto assolutorio, verificando se effettivamente – e, in caso positivo, a quali condizioni e con quali conseguenze – l’alterità e la diversità costituiscono elementi normativi della fattispecie di frode in commercio, come tali da interpretare alla luce della disciplina di settore, nella specie europea. L’agrarista sottopone invece a vaglio critico la ricostruzione del quadro europeo di riferimento operata in sentenza, al fine di verificare se la propugnata miscelabilità trovi effettivo riscontro nella sopravvenuta normativa.
The sentence note, written «by four hands», tackles from two different points of view – that of the criminalist and that of the agrarianist – the long-standing issue, dealt with for the first time by the Court of Perugia, of the criminal (ir)relevance of blending practices between extra-virgin and virgin olive oils, so widespread in the practice of processors and producers of industrial oil and yet so far never dealt with in jurisprudence (neither of merit nor legitimacy) on the subject of fraud in trade, thanks to the notes of the Ministry of Agriculture and the D.G. Agri of the European Commission that affirmed, more than two decades ago, their lawfulness, as they referred to a single commodity category under EEC Regulation No. 2568/1991. The penalist analyzes the main proposition from which the Court of Perugia moves as the basis of the absolutory assumption, verifying whether indeed – and, if so, under what conditions and with what consequences – otherness and diversity constitute normative elements of the cases of fraud in trade, as such to be interpreted in the light of the sector regulations, in this case European. Instead, the agrarist subjects the reconstruction of the European frame of reference made in the judgment to critical scrutiny, in order to ascertain whether the advocated mixability is actually reflected in the above legislation.
Indice Fascicolo 3 - 2023
IRENE CANFORA
Le Organizzazioni di produttori agricoli tra funzioni di mercato e composizione interna. Riflessioni a margine della sentenza della Corte di giustizia nel caso Saint-Luis Sucre [approfondisci]
Nella visione dell’attuale politica agricola comune costruita intorno alle relazioni tra i soggetti della filiera, le organizzazioni di produttori assumono un ruolo centrale nella regolazione del mercato, principalmente perché rafforzano la posizione dei produttori agricoli nelle relazioni contrattuali di fornitura delle materie prime agricole lungo la filiera. La natura essenzialmente agricola di tali soggetti richiede, ai sensi del reg. n. 1308/2013, una verifica della coerenza della composizione interna rispetto alle funzioni di mercato: in particolare, in riferimento alla possibile presenza di soci non produttori e al controllo democratico dell’organizzazione da parte dei soci produttori. Sotto questo profilo, la questione discussa dalla Corte di giustizia nel caso Saint-Luis Sucre focalizza l’attenzione sulle relazioni tra le organizzazioni di produttori e gli organismi sindacali, rappresentativi di categoria dei produttori agricoli. La questione va considerata, a parere dell’A., nella prospettiva dell’elaborazione di nuove strategie e strumenti di tutela effettiva della parte agricola nelle relazioni di filiera.
Within the current vision of the Common Agricultural Policy, built on the relationships between business operators of the food chain, producers organizations play a central role in market regulation, first of all, because they enhance the position of farmers in the agricultural products supply relationships. Since these subjects are established by the EU law as expression of farmers, Regulation No. 1308/13 requires a control on the consistency of the internal composition with the functions for the market: in particular with regard to the eligibility of non producers members and to the democratic accountability of the organization by producers members. In this respect, the issue discussed by the European Court of Justice in Saint-Luis Sucre case, focuses on the relationships between producers organizations and professional organizations representative of farmers. This issue shall be considered, according to the Author, in the perspective of the development of new strategies and legal tools for an effective protection of the agricultural part within the food chain relationships.
ALBERTO GERMANÒ
Sulla lettera f) del comma 1 dell’art. 3 della legge n. 168/2017 [approfondisci]
Che valore hanno le (qui apparentemente superflue) parole «sui quali i residenti del Comune o della frazione esercitano usi civici» aggiunte alle parole «sono beni collettivi i corpi idrici» nella lett. f) del comma 1 dell’art. 3 della legge n. 168/2017, espressioni perfettamente corrispondenti a quelle della precedente lett. d) per cui «sono beni collettivi le terre di proprietà di soggetti pubblici o privati» a cui seguono le (qui rilevantissime, perché indicano una diversa categoria di usi civici) parole «sui quali i residenti del Comune o della frazione esercitano usi civici»? Ma se i «corpi idrici» altro non significano che le «acque fluenti» e se queste ora sono di proprietà dello Stato ai sensi dell’art. 144 del Codice dell’ambiente – cioè di un Codice che, in virtù del comma 3 dell’art. 3 bis del d.lgs. n. 152/2006, non può essere abrogato se non espressamente per una sorta di clausola di resistenza rinforzata alle abrogazioni – come potrebbe la legge n. 168/2017 (che iscrive i corpi idrici tra il patrimonio collettivo) derogare alla norma che proclama la pubblicità di tutte le acque? Un Commissario agli usi civici afferma che una fonte sorgiva in un terreno di proprietà collettiva è un privato bene collettivo dell’entità che ha la proprietà del terreno su cui il «caput fluminis» insiste. Ma non tutti i commentatori di siffatta pronuncia ne accettano in pieno tale conclusione. Allora l’Autore resta dell’opinione che, come tra i beni collettivi rientrano, ai sensi della lett. d) del comma 1 dell’art. 3 della legge n. 168/2017, gli usi civici (in senso stretto) che i residenti di un Comune esercitano su «terre di proprietà di soggetti pubblici o privati» cioè su terre altrui, così per la lett. f) del comma 1 dell’art. 3 della detta legge del 2017 rientrano tra i beni collettivi gli usi civici che i residenti del Comune esercitano su corpi idrici altrui, cioè dello Stato, corpi idrici (ovverosia, in sostanza, acque) che rimangono, per l’art. 144 del Codice ambientale, appunto beni dello Stato.
What is the meaning of the (here apparently unnecessary) wording «over which residents from the municipality or district shall exercise usi civici» on top of «water bodies are collective goods» in subparagraph (f), paragraph 1, Article 3 of Law No. 168/2017? In fact, this clearly matches subparagraph (d) above, which states that «lands owned by public or private entities are collective goods», and follows the wording (highly relevant here, for it refers to a different category of usi civici) «over which residents from the municipality or district shall exercise usi civici». But if «water bodies» mean nothing other than «flowing waters» and if these are now State property under Article 144 of the Environmental Code – a Code which, under Article 3 bis(3) of Legislative Decree No. 152/2006, cannot be repealed if not explicitly by some sort of reinforced provision – how could Law No. 168/2017 (which lists water bodies as part of the collective heritage) deviate from the rule whereby all waters are claimed to be public? A Commissioner for Usi Civici states that a spring in a collectively owned land is a private collective asset of the entity that has ownership over the land where the «caput fluminis» lies. But not all reviewers of such ruling fully accept this conclusion. So the author is still of the opinion that, just as collective property includes – under subparagraph (d), paragraph 1, article 3 of Law No. 168/2017 – the civic uses (in a strict sense) that the residents of a municipality exercise over «lands owned by public or private entities», i.e. on the lands of others, the same applies to subparagraph. (f), paragraph 1, Article 3 of the said 2017 law, including usi civici that residents of the municipality exercise over water bodies of others, i.e. the State; these water bodies (i.e., basically, waters) continue, in fact, to constitute State property under Article 144 of the Environmental Code.
ANTONIO JANNARELLI
Gli accordi di sostenibilità nell’art. 210 bis del reg. 1308 del 2013 ed il relativo progetto di comunicazione della Commissione europea [approfondisci]
Il saggio prospetta una prima interpretazione dell’art. 210bis del reg. 1308 del 2013 sugli accordi di sostenibilità nel settore agro-alimentare e agro-industriale alla luce della disciplina della concorrenza. A tale riguardo, contiene una sintetica illustrazione del contenuto dell’intera norma, nonché dell’incidenza che va riconosciuta alla sostenibilità anche nella lettura della competition law: di qui l’analisi critica dell’approccio ermeneutico adottato dalla Commissione nel progetto di comunicazione relativo all’applicazione dell’art. 210 bis.
The essay presents a first interpretation of art.210 bis of the Regulation No. 1308 of 2013 on vertical and horizontal initiatives for sustainability in the agri-food and agro-industrial sector in light of european competition law. In this regard, it contains a concise illustration of the content of the entire new rule, as well as the impact that must be recognized on sustainability also in the application of competition law: hence the critical analysis of the hermeneutic approach adopted by the Commission in the Draft guidelines on the application of a new EU antitrust exemption for sustainability agreements involving producers relating to application of the art. 210 bis.
MARIO MAURO
Prime riflessioni a margine della novella dell’art. 210 bis del reg. (UE) n. 1308/2013, introdotto dal reg. (UE) n. 2021/2117 [approfondisci]
Il nuovo art. 210 bis del reg. (UE) n. 1308/2013, rubricato iniziative orizzontali e verticali per la sostenibilità, introduce nuove eccezioni all’art. 101 TFUE, se funzionali al perseguimento di obiettivi di sostenibilità, senza che ciò significhi poter prescindere dagli obiettivi di politica agricola comune. La novella va inquadrata in un contesto in cui diversi sono i provvedimenti che, nel corso degli ultimi anni, si orientano verso una efficacia sempre più pervasiva del principio di sostenibilità, tale da incidere anche nel settore dell’agricoltura, non escluso il profilo della concorrenza. La norma costituisce così l’occasione per aprire una riflessione su quale sia il rapporto tra sostenibilità e obiettivi di politica agricola comune, e come esso si declini entro la cornice della regolamentazione concorrenziale.
The new Article 210a of Reg. (EU) No. 1308/2013, named horizontal and vertical initiatives for sustainability, introduces new exceptions to Article 101 TFEU, if they are functional to pursue sustainability objectives, without prejudice to common agricultural policy objectives. The reform should be set in a context where, over the past few years, several measures have moved toward increasingly and pervasive use of the sustainability principle, affecting the agricultural sector too, not excluding the competition law. The rule thus provides an opportunity to open up a discussion about the relationship between sustainability and common agricultural policy objectives, and how this relationship is declined within the framework of competition law.
DOMENICO MONCI
L’origine degli alimenti nel rapporto tra prodotto finito e ingrediente primario [approfondisci]
La tensione commerciale che caratterizza le dinamiche del mercato globale, pervaso dalle costanti aspirazioni di diverse, contrastanti esigenze, giustifica la considerevole sensibilità che il legislatore europeo e quello nazionale riconoscono al tema della tutela del consumatore di alimenti, in specie sotto il profilo dell’attenzione rivolta alla comunicazione commerciale degli operatori economici. La fornitura di informazioni al consumatore è il momento nel quale occorre garantire il giusto equilibrio tra l’esercizio di una concorrenza libera e leale tra operatori economici e il diritto all’esercizio di scelte consapevoli e discrezionalmente orientate alle proprie preferenze etiche ed estetiche da parte dei consumatori. L’etichetta è il mezzo d’elezione attraverso il quale, il sistema normativo ha inteso realizzare l’aspirazione di fornire al consumatore medio, il cui profilo è stato tipizzato anche da incisivi pronunciamenti della Corte di giustizia europea, tutte le informazioni necessarie, rese con un grado di chiarezza idoneo a consentirgli di compiere una scelta consapevole. L’ambiziosa linearità del modello informativo astratto, si complica particolarmente in relazione al tema dell’origine degli alimenti, e in particolare, nel suo delicato rapporto tra prodotto finito e ingrediente primario. Dietro una apparente essenzialità rinvenibile all’interno della cornice regolatoria delineata dal legislatore europeo, che poggia sull’obbligo di indicare in etichetta il Paese d’origine o luogo di provenienza dell’ingrediente primario quando questo non è lo stesso dell’alimento finito, si articola, in realtà, un delicato sistema di doveri per l’operatore del settore alimentare, in specie quando il tema interessa un prodotto trasformato, realizzato con diversi ingredienti e materie prime provenienti da diversi Paesi e/o continenti. In tali circostanze, gli stessi obblighi informativi legali, traslati sul fronte applicativo della prassi commerciale, potrebbero disvelare una loro attitudine a generare incertezza informativa, tradendo il valore della loro stessa esistenza.
The commercial tension, which characterizes the dynamics of the global market, permeated by constant aspirations of different and conflicting needs, justifies the considerable sensitivity that the European and national legislator acknowledges towards the issue of consumer protection in the food sector. Particularly, the European and national legislator has been mainly focused on the commercial communication of economic operators. The provision of information to consumers should guarantee the right balance between the exercise of free and fair competition among economic operators and the right to exercise informed and discretely oriented choices based on ethical and aesthetic preferences by consumers. The label is the preferred means through which the regulatory system has intended to fulfill the aspiration of providing the average consumer with all necessary information. Information have to be provided with a suitable level of clarity to enable them to make an informed choice. The complex interplay between the finished product and the primary ingredient adds further intricacies to the ambitious linearity of the abstract informational model, particularly concerning the issue of food origin. The European legislator requires that food labeling indicates the country of origin of the main ingredient, if it differs from that of the finished product. This regulation may seem simple, but for operators in the food industry that produce processed foods with ingredients sourced from different parts of the world, it becomes a complex system of obligations. In such circumstances, the same legal information obligations, translated into the practical application of business practices, could reveal their propensity to generate informational uncertainty, betraying the value of their own existence.
GIULIANA STRAMBI
Il vino dealcolizzato o parzialmente dealcolizzato come «prodotto innovativo» per il mercato dell’Unione europea alla luce del regolamento (UE) 2021/2117 [approfondisci]
Nell’ambito della riforma della PAC del 2021, il regolamento (UE) n. 2021/2117 ha modificato il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull’OCM unica, consentendo la commercializzazione nell’Unione come «vino» di prodotti vitivinicoli che hanno subìto un trattamento di dealcolizzazione parziale o totale e che pertanto hanno un tenore alcolico inferiore a quello previsto dalla normativa UE o quasi nullo. L’articolo focalizza l’attenzione sulle novità introdotte in tema di autorizzazione della pratica enologica di dealcolizzazione parziale e totale del vino alla luce dell’evoluzione degli standards dell’OIV in materia. Analizza, poi, le ragioni e i limiti dell’estensione dell’autorizzazione della dealcolizzazione parziale per i vini con DOP o IGP, nonché delle regole di etichettatura del vino dealcolizzato e del vino parzialmente dealcolizzato. Infine, indaga sulle implicazioni che questa evoluzione normativa può avere sull’interpretazione della denominazione legale «vino» dettata dall’Unione europea e sulla tradizionale concezione del vino come bevanda alcolica.
As part of the 2021 CAP Reform, the Regulation (EU) No. 2021/2117 amended the Regulation (EU) No. 1308/2013 on the single CMO, allowing the marketing in the Union of grapevine products that have undergone a partial or total dealcoholisation treatment, as «wine». The new product has an alcohol content lower than that previously required by the EU legislation or almost zero. The article focuses on the novelties concerning the authorization of the oenological practices of partial and total dealcoholisation of wine in the light of the evolution of the OIV standards on the matter. It then analyses the reasons and limits of the extension of the authorization of partial dealcoholisation to PDO or PGI wines, as well as of the labelling rules for dealcoholized wine and partially dealcoholized wine. Finally, it reflects on the potential effects of this legislative evolution on the interpretation of the legal name «wine» and on the traditional idea of wine as an alcoholic beverage.
Indice Fascicolo 2 - 2023
FABRIZIO DI MARZIO
Il tramite necessario. Angelo Falzea e la prassi giuridica [approfondisci]
Il lavoro esamina l’idea di prassi nell’opera di Angelo Falzea. La particolarità della ricostruzione proposta dall’eminente Studioso è nell’offrire, attraverso la meditazione sulla prassi, un contributo significativo ad un’idea unitaria del diritto, in cui le diverse componenti della norma positiva e dell’agire giuridico socialmente rilevante non solo non si contrappongono ma si compongono in un disegno complessivo teso a fondare una teoria unitaria del diritto. La prassi è studiata nella tripartizione tra «prassi realizzativa, prassi genetica e prassi adeguatrice». In questo sforzo di classificazione si evidenziano i molteplici profili di un fenomeno complesso. L’esito è nella proposta ricostruttiva dell’attuazione del diritto attraverso l’individuazione della «norma causale» ossia della regola del caso concreto. Tale regola è proposta come il risultato delle reciproche influenze delle componenti di diritto positivo e di prassi sociale. L’insegnamento di Angelo Falzea è nel ripudio di ogni tentazione ideologica e di ogni soggettivismo, sicuramente dannosi per la doverosa tensione verso l’oggettività del diritto. Questo insegnamento ammonisce tuttavia anche a respingere le semplificazioni eccessive che, in nome di un diritto certo e prevedibile, ne limiterebbero l’immagine al solo diritto legislativo.
The work examines the idea of praxis in the work of Angelo Falzea. The particularity of the reconstruction proposed by the eminent Scholar is in offering, through meditation on praxis, a significant contribution to a unitary idea of law, in which the different components of the positive norm and of legal action are not opposed to each other but, on the contrary, are combined in an overall design aimed at founding a unitary theory of law. Praxis is studied in the tripartition between «prassi realizzativa, prassi genetica e prassi adeguatrice». In this classification effort, the multiple profiles of a complex phenomenon are highlighted. The outcome is in the reconstructive proposal of the implementation of law through the identification of the «norma causale» and thus of the rule of the concrete case law. This latter is proposed as the result of the reciprocal influences of the components of positive law and social practice. Angelo Falzea’s teaching is in the repudiation of every ideological temptation and every subjectivism, which are certainly detrimental to the necessary tension towards the objectivity of law. However, this teaching also warns against the excessive simplifications that, in the name of a certain and predictable law, would limit its image to legislative law alone.
STEFANO MASINI
Piattaforme online e motori di ricerca: sul rischio di accesso del consumatore digitale di alimenti [approfondisci]
Il diffuso impiego delle tecnologie digitali conduce ad un aumento degli scambi commerciali per via elettronica, impegnando il giurista ad adattare le regole sulla formazione del contratto a distanza. Specialmente il ricorso alle piattaforme online per organizzare la distribuzione di un ampio assortimento di prodotti alimentari e l’allestimento di siti web aziendali impongono maggiore cautela nella definizione degli strumenti per valutare la trasparenza dei contenuti rispetto alle informazioni veicolate dai tradizionali mezzi in ragione della rapidità con la quale si perfeziona la conclusione del rapporto. E la natura pericolosa della tecnica impiegata sollecita il ricorso a clausole rafforzate di conoscenza del programma contrattuale. La sequenza di norme continuamente rinnovate a livello europeo e recepite sul piano interno rende, peraltro, difficile offrire una descrizione esauriente se non rintracciare la stessa coerenza nello sviluppo di un disegno compiuto. Resta, invece, del tutto insufficiente il sistema di attribuzione della responsabilità in capo agli intermediari digitali per quanto riguarda i rischi inerenti alla circolazione dei prodotti anche con riguardo alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale, se bene più recenti interventi normativi impongano un vero e proprio obbligo di diligente accertamento del comportamento commerciale dell’operatore da parte dei gatekeepers.
The widespread use of digital technologies leads to an increase in commercial exchanges by electronic means, committing the jurist to adapt the rules on the formation of the distance contract. The use of online platforms to organize the distribution of a wide assortment of food products and the setting up of corporate websites require greater caution in defining the tools to evaluate the transparency of the contents compared to the information conveyed by traditional means due to the speed with which the conclusion of the relationship is perfected. And the dangerous nature of the technique employed calls for the use of strengthened knowledge clauses of the contractual programme. Furthermore, the sequence of standards continually renewed at the European level and transposed domestically, makes it difficult to offer an exhaustive description other than to trace the same consistency in the development of an accomplished design. On the other hand, the system of attributing responsibility to digital intermediaries remains completely insufficient with regard to the risks inherent in the circulation of products, even with regard to the infringement of intellectual property rights, although more recent regulatory interventions impose a real obligation on gatekeepers to diligently ascertain the commercial behavior of the operator.
SONIA CARMIGNANI
PNRR e tutela della agrobiodiversità. L’esperienza dei giardini storici [approfondisci]
Il piano di intervento legato al PNRR, volto al recupero di parchi e giardini storici, dà vita ad una vasta e diffusa azione sul territorio nazionale, con lo scopo di restituire un rinnovato ruolo ai parchi e ai giardini storici come centri di «bellezza pubblica» e luoghi identitari per le comunità. I giardini storici tengono indissolubilmente legati valori storico-culturali e valori ambientali, fornendo una molteplicità di servizi ecosistemici al territorio che vanno oltre quelli tipicamente culturali-ricreativi e che interessano la conservazione della biodiversità, la produzione di ossigeno, la riduzione del livello di inquinamento ambientale e del rumore, la regolazione del microclima. Quando il giardino afferisce o è compreso nel più ampio contesto di una impresa agricola, il giardino storico costituisce una parte del paesaggio agrario. La sinergia tra attività agricola e tutela dei giardini storici si coglie non solo sul versante della incidenza dei vincoli insiti nella protezione dei giardini sull’attività primaria, laddove l’impresa agricola costituisca il formante di una porzione del paesaggio agrario ricadente nell’ambito della tutela, quanto e soprattutto sul versante dell’incidenza e del contributo che l’attività agricola può portare agli obiettivi di tutela. In altri termini, la considerazione dell’attività ex art. 2135 c.c. nel contesto del regime di protezione dei giardini di pregio ambientale, storico, culturale, paesaggistico, viene in evidenza in modo bidirezionale, considerando la conformazione che le esigenze di protezione ambientale possono produrre sull’attività agricola, quando all’azienda acceda un giardino storico, ma in particolar modo il ruolo che lo svolgimento dell’attività produttiva può svolgere come strumento funzionale agli obiettivi di conservazione.
The intervention plan linked to the PNRR, aimed at the recovery of historic parks and gardens, gives life to a vast and widespread action on the national territory, with the aim of restoring a renewed role to historic parks and gardens as centers of «public beauty» and places of identity for communities. Historic gardens keep historical-cultural values and environmental values inextricably linked, providing a multiplicity of ecosystem services to the territory that go beyond the typically cultural-recreational ones and which concern the conservation of biodiversity, the production of oxygen, the reduction of the level of environmental pollution and noise, the regulation of the microclimate. When the garden pertains to or is included in the broader context of an agricultural enterprise, the historic garden constitutes a part of the agricultural landscape. The synergy between agricultural activity and the protection of historic gardens can be seen not only in terms of the impact of the constraints inherent in the protection of gardens on the primary activity, where the agricultural enterprise constitutes the formant of a portion of the agricultural landscape falling within the ambit of protection, how much and above all on the side of the incidence and contribution that agricultural activity can bring to the objectives of protection. In other words, the consideration of the activity pursuant to Art. 2135 of the Civil Code in the context of the protection regime of gardens of environmental, historical, cultural, landscape value, it is highlighted in a bidirectional way, considering the conformation that the environmental protection needs can produce on agricultural activity, when the company has access to a historic garden, but in particular the role that the performance of the productive activity can play as a functional tool for the conservation objectives.
LUCIANA FULCINITI
Demanialità e appartenenza dei corpi idrici [approfondisci]
Il contributo esplora la condizione giuridica dei corpi idrici nel percorso verso la pubblicità, raggiunta con la dichiarazione di tutte le acque come demanio dello Stato. Analizza il regime dell’appartenenza pubblica necessaria del demanio idrico. Ne indaga il fondamento nella teoria generale del demanio pubblico e l’evoluzione nella funzione ambientale. Analizza la demanialità idrica in relazione a interpretazioni giurisprudenziali, teorie dottrinali e iniziative legislative che mirano a sostituirla con l’eterogenea categoria dei beni comuni. Sul sistema ordinamentale del demanio idrico, il contributo considera criticamente la fattispecie dei corpi idrici sui quali si esercitano usi civici, come deroga introdotta dalla legge sui domini collettivi.
The contribution explores the legal status of water bodies in the path towards publicity, achieved with the declaration of all waters as state property. It analyzes the regime of the necessary public belonging of the water domain. It investigates its foundation in the general theory of public property and its evolution in the environmental function. It analyzes state-owned water in relation to jurisprudential interpretations, doctrinal theories and legislative initiatives that aim to replace it with the heterogeneous category of common goods. On the legal system of water state property, the contribution critically considers the case of water bodies on which «usi civici» are exercised, as a derogation introduced by the law on «domini collettivi».
GIUSEPPE SPOTO
Greenwashing: tutela dei consumatori e responsabilità delle imprese [approfondisci]
Il saggio esamina le ipotesi di greenwashing e la proposta di direttiva sulla fondatezza e la comunicazione di asserzioni ambientali esplicite (direttiva Green Claims). L’autore richiama le regole generali per contrastare le pratiche commerciali sleali, ma sottolinea la necessità di rinvenire ulteriori strumenti che possano tutelare imprese e consumatori in modo più efficace. Una particolare attenzione è dedicata alle forme di soft law ad iniziativa dei privati, sebbene nessuno di questi strumenti possa essere considerato sufficiente e adeguato, senza l’approvazione di un quadro normativo uniforme e senza l’applicazione di sanzioni più rigorose. Le conseguenze e le sanzioni dovrebbero essere differenti a seconda degli obiettivi fraudolenti perseguiti dalle imprese, distinguendo tra pratiche illecite in violazione delle regole della concorrenza, rispetto alle frodi per ottenere finanziamenti pubblici o agevolazioni senza che ricorrano i presupposti effettivi per il loro riconoscimento.
The essay examines Greenwashing and the proposal for a Directive on Green Claims affecting commercial communications. The author believes that the general rules against unfair business practices can be invoked but emphasises the need to find additional instruments that can protect businesses and consumers more effectively. Particular attention is paid to private-initiative forms of soft law, although none of these remedies can be considered sufficient and adequate without the approval of a uniform regulatory framework and the application of stricter sanctions. Consequences and sanctions should differ depending on the fraudulent objectives pursued by the companies, distinguishing between unlawful practices in violation of competition rules and fraud to obtain public funding or subsidies without meeting the actual conditions for their recognition.
ANETA SUCHO? E ANDRII BILOCHENKO
Agricultural Activity in Ukraine and Poland after the Russian aggression against Ukraine. Chosen legal and economic aspects [approfondisci]
Lo scopo di questo articolo è innanzitutto quello di valutare l’impatto della guerra in Ucraina sulle attività agricole in questo Paese e in Polonia, e in secondo luogo di stabilire in che misura le norme giuridiche rispondono alle attuali sfide e necessità legate alle attività agricole in Polonia e Ucraina. Vengono analizzati i principali aspetti legali ed economici e vengono affrontati i principali problemi che i produttori agricoli di entrambi i Paesi hanno dovuto affrontare in questo periodo. La prima parte dell’articolo riguarda l’Ucraina, la seconda la Polonia. La guerra non solo ha causato enormi perdite di vite umane in Ucraina, ma ha anche portato a distruzioni catastrofiche e ridotto il potenziale dell’economia del Paese e del suo settore agricolo. Allo stesso tempo, fin dalle prime settimane di guerra, il Parlamento e il Governo ucraini hanno iniziato a sviluppare e adottare tempestivamente regolamenti volti a semplificare le attività agricole sotto la legge marziale. La guerra ha influenzato anche lo svolgimento delle attività agricole in altri Paesi, in particolare quelli confinanti con l’Ucraina (Polonia, Slovacchia, Romania). L’articolo sottolinea il coinvolgimento della Polonia nell’aiutare i cittadini ucraini emanando un atto separato sull’aiuto ai cittadini ucraini in relazione al conflitto armato sul territorio di questo Paese. Allo stesso tempo, per gli agricoltori polacchi sono emersi problemi legati ai maggiori costi di gestione delle attività agricole (carburante, energia, fertilizzanti). Attualmente, gli agricoltori polacchi hanno problemi con le vendite di prodotti agricoli (grano, colza, latte) e di animali da allevamento. I prezzi dei prodotti sono molto bassi. I prodotti agricoli provenienti dall’Ucraina e venduti in Polonia sono esenti da dazi doganali e i prezzi risultano essere vantaggiosi rispetto a quelli dei prodotti agricoli nazionali. Il legislatore polacco sta cercando di risolvere i problemi associati all’aggressione della Russia contro l’Ucraina sostenendo finanziariamente i produttori agricoli polacchi (alcuni provvedimenti sono presentati nell’articolo). Anche la Commissione europea ha dichiarato di voler fornire aiuti ai produttori agricoli. In conclusione, si può sostenere che l’aggressione della Russia all’Ucraina abbia avuto ripercussioni anche sulla sicurezza alimentare (in termini di quantità e qualità sanitaria) e sulla sicurezza energetica e ambientale.
The purpose of this article is firstly to assess the impact of the war in Ukraine on agricultural activities in this country and Poland, secondly to establish the extent to which legal norms meet the current challenges and needs related to agricultural activities in Poland and Ukraine. The key legal and economic aspects are investigated, and the main problems faced by agricultural producers in both countries during this period are addressed. The first part of the article deals with Ukraine, the second with Poland. The war has not only caused huge loss of life in Ukraine, but has also led to catastrophic destruction and reduced the potential of the Ukrainian economy and its agricultural sector. At the same time, from the first weeks of the war, the Ukrainian parliament and government began to develop and promptly adopt regulations aimed at simplifying agricultural activities under martial law. The war also affected the conduct of agricultural activities in other countries, particularly those bordering Ukraine (Poland, Slovakia, Romania). The article highlights Poland’s involvement in helping Ukrainian citizens by enacting a separate law Act of March 12, 2022 on assistance to citizens of Ukraine in connection with the armed conflict on the territory of that country. At the same time, there were problems for Polish farmers associated with the higher costs of running agricultural activities (fuel, energy, fertilisers). Currently, Polish farmers have problems with sales of agricultural products (wheat, rapeseed, milk), and farm animals. Prices of agricultural products are low. Agricultural products from Ukraine that have been sold in Poland are exempt from customs duties and the prices were attractive compared to prices of Polish domestic agricultural products. The Polish legislature is trying to solve the problems associated with Russia’s aggression against Ukraine by financially supporting Polish agricultural producers and some of regulations are presented in the article. Aid for agricultural producers was also declared by the European Commission. In conclusion, the authors stated that Russia’s aggression against Ukraine affected also the violation on food security and safety, as well as energy and environmental security.
OSSERVATORIO
IL PRECEDENTE
ALBERTO GERMANÒ
Necessità della previa sdemanializzazione rispetto all’atto di espropriazione per pubblica utilità degli usi civici gravanti su beni altrui [approfondisci]
Un decreto di espropriazione di beni altrui su cui una collettività ha diritto di usi civici è incapace di provocare l’estinzione degli usi civici se non è preceduta da un atto di loro formale sdemanializzazione.
A decree of expropriation of others assets over which a community has the right of «usi civici» is incapable of causing the extinction of «usi civici» if it is not preceded by an act of formal change of their use.
ALBERTO GERMANÒ
Sul rapporto tra la legge statale sui domini collettivi e le leggi regionali in contrasto [approfondisci]
Una legge regionale che è in contrasto con il principio fondamentale della personalità giuridica di diritto privato degli enti esponenziali delle comunità titolari di beni collettivi è abrogata ad opera della legge n. 168/2017.
A regional law which is in contrast with the fundamental principle of the legal personality of private law of the exponential bodies of the communities owning collective goods is repealed by Law No 168/2017.
ALBERTO GERMANÒ
Sulla sentenza n. 119/2023 della Corte costituzionale [approfondisci]
L’Autore mette in evidenza tre aspetti della sentenza della Corte costituzionale: la dichiarazione di incostituzionalità del comma 3 dell’art. 3 della legge n. 168/2017 che esclude l’alienabilità delle terre di soggetti privati sulle quali una collettività esercita usi civici in senso stretto non ancora liquidati; la perdurante vigenza della legge n. 1766/1927 sul riordinamento degli usi civici nel contesto della legge n. 168/2017 in materia di domini collettivi e quindi il loro coordinamento; la pregnanza del vincolo paesaggistico nell’individuazione della funzione sociale della proprietà dei beni civici per cui il privato proprietario di beni gravati da usi civici non ancora liquidati ha il dovere di non dividere il fondo, né di effettuare interventi o trasformazioni che pregiudichino la fruizione collettiva e che sottraggano il terreno alla sua destinazione a tutela anche del paesaggio.
The author highlights three aspects of the ruling of the Constitutional Court: declaration of unconstitutionality of Article 3 (3) of Law No. 168/2017 which excludes the alienability of the lands owned by private individuals and that are used by a community for «usi civici» strictly intended that have not yet been liquidated; continued validity of Law No. 1766/1927 on the reorganization of «usi civici» within the meaning of Law No. 168/2017 on the subject of «domini collettivi» and then their coordination; pregnant environmental legal constraints in identifying the social function of the ownership of civic assets whereby the private owner of a land subject to «usi civici» that has not yet been liquidated has the duty of not dividing it into smaller parcels or carrying out interventions or transformations that would jeopardize the community’s fruition of that land by putting it to uses that are different from its intended use, also with a view to protecting the landscape.
LETTURE
LORENZA PAOLONI
The United Nations’ Declaration on Peasants’ Rights (a cura di M. Alabrese, A. Bessa, M. Brunori, P.F. Giuggioli)