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L’esigibilità dei contributi di bonifica tra corretta sequenza procedimentale ed onere della prova

Cass. Sez. Trib. 6 febbraio 2015, n. 2241

1. L’oggetto della controversia. La sentenza in esame in tema di contributi di bonifica risulta di particolare interesse in quanto si sofferma sul nesso tra l’esigibilità del tributo e la mancata previa elaborazione del piano generale di bonifica ripartendo l’onere della prova tra contribuente e Consorzio di bonifica.

La vicenda prende le mosse da una cartella emessa dal Consorzio di bonifica per la difesa del suolo e la tutela dell’ambiente della Toscana centrale per il pagamento del contributo esattoriale relativo all’anno 2006, in relazione ad immobili posti all’interno del comprensorio. Il contribuente aveva impugnato il provvedimento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Firenze ritenendolo illegittimo a causa della mancata elaborazione, da parte del Consorzio, del piano generale di bonifica prescritto dalla l.r. Toscana n. 34/1994; eccepiva, inoltre, l’inesistenza di un beneficio fondiario diretto e specifico ed il difetto di motivazione in ordine alle eseguite opere di bonifica.

Il ricorso veniva respinto ed il contribuente appellava la sentenza che veniva confermata dalla Commissione tributaria regionale della Toscana; i giudici di secondo grado ritenevano, infatti, che gli adempimenti previsti dalla legge regionale, da cui scaturirebbe l’obbligo contributivo, risultavano effettuati avendo il Consorzio trasmesso agli organi di controllo regionali sia il piano di classifica, sia il perimetro di contribuenza e i piani annuali di riparto.

Il contribuente ricorreva per Cassazione denunciando, tra l’altro, la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del r.d. n. 215/1993 e degli artt. 8, 9 e 10 della l.r. toscana n. 34/1994 nonché il fatto che, nel caso di specie, mancava il «piano generale di bonifica» che la Regione avrebbe dovuto approvare. Al riguardo il contribuente evidenziava che nessuna rilevanza poteva attribuirsi alla mera trasmissione agli organi di controllo regionali del «piano di classifica, del perimetro di contribuenza e dei piani annuali di riparto» non potendo la semplice trasmissione dei predetti documenti da parte del Consorzio agli organi di controllo costituire il legittimo fondamento della pretesa tributaria.

Il ricorrente, inoltre, contestava l’affermazione della Commissione tributaria regionale secondo cui, ai fini della sussistenza dell’obbligo contributivo, non sarebbe necessaria la realizzazione di un vantaggio specifico di tipo fondiario, ragion per cui il Consorzio sarebbe esonerato dalla prova di aver procurato un beneficio fondiario. 

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Marta Basile – Claudio Sciancalepore