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Gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde urbano possono essere qualificati come sottoprodotti

Atti – sfalci e potature – parere MINISTERO

Con ilparere 6038/RIN del 27 maggio 2015 il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è intervenuto a chiarire il regime giuridico degli sfalci e delle potature derivanti dalla manutenzione del verde, rispetto ai quali si era creato un equivoco interpretativo con riferimento all’applicazione della normativa in materia di rifiuti.

In particolare, ai sensi dell’art. 185 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 (i) – analogamente a quanto previsto dalla direttiva quadro in materia di rifiuti (ii)– sono esclusi dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Con il parere prot. 8890/TRI/DI del 18 marzo 2011, la allora competente Direzione generale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – rispondendo ad un quesito formulato dalla Provincia di Mantova – aveva fornito alcuni chiarimenti sul regime degli sfalci di potatura, indicando in quali ipotesi la gestione di tali residui dovesse essere effettuata ai sensi della normativa rifiuti. Nel parere, in particolare, veniva precisato come l’art. 185 citato dovesse ritenersi applicabile soltanto a sfalci, potature ed altri materiali provenienti da attività agricola o forestale e destinati agli utilizzi descritti, non comprendendo, invece, i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali, da assoggettare alle previsioni della parte IV del codice ambientale, come rifiuti urbani.

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Maria Adele Prosperoni