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Senza contraddittorio accertamento TARSU nullo

Comm. trib. reg. Molise, Sez. III 18 marzo 2015, n. 73/3/15

Ai fini della dichiarazione TARSU, l’art. 70, comma 3, del d.lgs. n. 507/19931 , prevede che la superficie di riferimento delle unità immobiliari a destinazione ordinaria2 , iscritte o iscrivibili al Catasto edilizio urbano, non può essere inferiore all’80 per cento di quella catastale3 determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al d.p.r. n. 138/1998 4 . Per l’attività di accertamento del tributo, l’Agenzia delle Entrate (ex Territorio) mette a disposizione dei Comuni i dati relativi alla superficie delle unità immobiliari, fra le quali rientrano le case di abitazione, con le relative planimetrie5 . Pertanto il successivo art. 73 consente ai Comuni di verificare l’attendibilità dei dati contenuti nella dichiarazione, necessari per la determinazione della superficie tassabile, invitando il contribuente ad esibire o trasmettere apposita documentazione (comprese le planimetrie), relativa ai locali o aree scoperte denunciati, e a rispondere a questionari da restituire debitamente sottoscritti. In caso di inadempimento, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell’ufficio tributi del Comune possono accedere direttamente agli immobili, previa informativa al contribuente, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici.

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Luigi Cenicola