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Cambia la giurisdizione della tariffa puntuale?

Secondo l’ordinanza Cass. Sez. Un. Civ. n. 11290 del 29 aprile 2021 le controversie riguardanti la tariffa puntuale (art. 1, comma 668 della l. 27 dicembre 2013, n. 147) non rientrano nella giurisdizione tributaria, contemplata dall’art. 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ss.mm.ii., cui resta affidata la tutela del contribuente a prescindere dalla natura della posizione soggettiva lesa (diritti soggettivi o interessi legittimi); né nella giurisdizione esclusiva (estesa, in determinati casi – ad es. le cause di rimborso – ai diritti soggettivi) del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (che ha sostituito il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 ss.mm.ii.), bensì in quella del giudice ordinario.

 

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Alberto Pierobon