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Ammessa la registrazione cumulativa anticipata dei contratti d’affitto di fondi rustici

Comm. trib. reg. Lombardia 10 febbraio 2015, n. 394

L’art. 17, comma 3 bis, del d.p.r. n. 131/1986 (Testo unico dell’imposta di registro – TUR) prevede che per i contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, l’obbligo della registrazione può essere assolto presentando all’Ufficio del registro, entro il mese di febbraio, una denuncia in doppio originale, relativa ai contratti in essere nell’anno precedente.

Con circolare n. 36/E del 12 febbraio 1999, il Ministero delle finanze – Direzione centrale degli affari giuridici e del contenzioso (ora Agenzia delle Entrate) – ha fatto presente che la citata disposizione consente di assolvere l’obbligo della registrazione dei contratti verbali di affitto di fondi rustici e di quelli formati per scrittura privata non autenticata presentando, a cura di una delle parti contraenti, una denuncia annuale in doppio originale riepilogativa dei contratti in essere nel corso di un anno, entro il mese di febbraio dell’anno successivo.

La norma rappresenta un’alternativa alle normali modalità ed ai termini ordinari di registrazione in quanto consente di registrare cumulativamente i contratti di affitto di fondi rustici con il pagamento di una sola imposta di registro, pari allo 0,50 per cento dell’importo complessivo dei corrispettivi indicati nella denuncia cumulativa, con un minimo di euro 67 euro. In caso contrario, i contratti sono tassati autonomamente.

È possibile procedere, in ogni caso, alla registrazione cumulativa anche oltre il mese di febbraio avvalendosi del ravvedimento operoso.

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Luigi Cenicola