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Le società agricole aventi forma commerciale e la disciplina delle società di comodo ed in perdita sistematica

1. L’art. 30 della legge n. 724/1994 qualifica, tra l’altro, quali società c.d. di comodo, le società aventi forma commerciale (dunque, le società di persone e di capitali), le quali non superano il c.d. test di operatività; ossia, che non hanno maturato ricavi, proventi ed incrementi di rimanenze in misura almeno pari a quella prevista dal comma 1 di tale disposizione.

Consente, peraltro, a tali contribuenti di sottrarsi a tale disciplina [quindi, alla presunzione di percezione del reddito nella misura fissata dal comma 3 dimostrando l’esistenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile «il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi del presente articolo (…)» (comma 4 bis).

Dunque, laddove la società dimostra la ricorrenza di circostanze oggettive che hanno ostato al conseguimento di ricavi in misura pari a quella presunta dalla disciplina delle c.d. società di comodo, la medesima (disciplina) risulterà inapplicabile; e, per l’effetto, parimenti non potrà essere applicata la presunzione di percezione di reddito in misura pari a quella fissata dall’art. 30 in discussione.

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Giuseppe Ferrara

(*) Avvocato del Foro di Firenze.