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La semplificazione in agricoltura si avvale della sussidiarietà

REGIONE TOSCANA
L.R. 20 gennaio 2015, n. 7. Disposizioni in materia di semplificazione di procedimenti in materia di agricoltura e di
centri autorizzati di assistenza agricola. B.U. 23 gennaio 2015, n. 4. (G.U. 21 marzo 2015, n. 12)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge:
(Omissis).
Preambolo
IL CONSIGLIO REGIONALE
Visto l’art. 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l’art. 4, comma 1, lettere n) e z), dello Statuto;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura «AGEA», a norma del l’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59);
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 27 marzo 2008 (Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola);
Considerato quanto segue:
1. In Toscana gran parte dei procedimenti amministrativi attinenti all’esercizio dell’attività agricola sono gestiti per
mezzo di istanze presentate attraverso il sistema informativo dell’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in
agricoltura (ARTEA) di cui alla legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale toscana per le erogazioni
in agricoltura «ARTEA») e ciò ha permesso di raggiungere un ottimo livello di semplificazione e una consistente
riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti in materia agricola;

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