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La nutria non fa più parte della fauna selvatica (ma spuntano le specie alloctone)

1 – La nutria è finita dove sarebbe dovuta stare fin dall’inizio. Ma c’è un inizio? In altre parole si può datare l’introduzione della nutria nel territorio italiano?

La specie, che appartiene alla famiglia dei castori (Myocastor coypus), è arrivata in Europa dall’America del sud, ma se ne è avvertita la presenza negli ultimi anni, da quando cioè si è stabilizzata sul territorio italiano, in particolare in quello rurale e agricolo, con predilezione per quello servito da una capillare rete irrigua. La Pianura Padana, sotto questo profilo, si è prestata ad una intensa colonizzazione della specie, anche per la diffusione di colture cerealicole ed in particolare di mais, di cui è ghiotta. Ma è proprio questa la ragione che ha dettato al Parlamento la previsione puntuale dell’art. 11, comma 12 bis, della l. 11 agosto 2014, n. 116 (che ha convertito in legge il d.l. 24 giugno 2014, n. 91) del seguente tenore: «All’art. 2, comma 2, della l. 11 febbraio 1992, n. 157. dopo le parole “propriamente dette” sono inserite le seguenti: “alle nutrie”». L’art. 2, comma 2, pertanto, dopo la riforma, recita: «Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole, alle nutrie». L’elenco, va da sé, resta aperto ad ulteriori aggiunte.

Lo stesso art. 11 ha inserito anche il comma 2 bis dell’art.2, del seguente tenore: «Nel caso delle specie alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del Ministro dell’ambiente (…) di concerto con il Ministro delle politiche agricole (…), sentito l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la gestione è finalizzata all’eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni». Tralasciando per il momento l’esame di quest’ultima disposizione, concentriamo l’attenzione sull’art. 2, comma 2.

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Innocenzo Gorlani (*)

(*) Avvocato del Foro di Brescia