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L’IVA e la tariffa per la gestione dei rifiuti pubblici: ultime suggestioni

Cass. Sez. VI Civ. 10 marzo 2015, n. 4723 – Cicala, pres.; Conti, est. – Veneziana energia risorse idriche territorio
ambiente servizi – Veritas S.p.A. (avv.ti Pasqualin e Consolo) c. Z.A. (avv.ti Massano e Cornelio). (Conferma Trib.
Venezia 25 settembre 2013)L’IVA, che colpisce la capacità contributiva di un soggetto nel momento in cui questi
acquisisce beni o servizi versando un corrispettivo, non è applicabile alla TIA la cui natura di entrata tributaria
esclude che il pagamento dell’imposta, seppur diretta a finanziare uno specifico sevizio da cui il soggetto stesso
trae beneficio, possa essere assoggettata alla disciplina di cui all’art. 3 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633.
(Omissis)
FATTO. – 1. La «Veritas S.p.A.» (società incaricata del servizio di gestione dei rifiuti urbani per conto del Comune di
Venezia) si opponeva al decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Venezia in favore di Z.A. per il pagamento di
Euro 255,57, oltre interessi e spese, a titolo di ripetizione dell’IVA applicata sulla tassa di igiene ambientale (d’ora in
avanti, breviter, TIA) versata alla parte opponente in occasione del pagamento delle fatture relative agli anni dal 1999 al
2009.
2. Il giudice di pace rigettava l’opposizione con sentenza impugnata dalla Veritas innanzi al Tribunale di Venezia che, in
parziale accoglimento dell’appello proposto da Veritas, con sentenza del 16 luglio 2013, depositata il 25 settembre 2013
revocava il decreto ingiuntivo condannando la società anzidetta al pagamento in favore dello Z. di Euro 237,31, oltre
interessi legali. Compensava altresì le spese dei due gradi di giudizio.

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