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Dalla prevenzione alla repressione: l’intervento dello Stato contro le coltivazioni illegali di OGM

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, offre l’occasione per ripercorrere le ultime vicende in materia di organismi geneticamente modificati e per riflettere sulla necessità di una previsione sanzionatoria a tutela di beni di rilevanza costituzionale che risultano continuamente minacciati da atteggiamenti di sfida, piuttosto che da reali necessità, che poco aiutano ad affrontare con la giusta prudenza un tema tanto delicato.

L’art. 4, ultimo comma, Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP, espressamente dichiara: «salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di coltivazione introdotti con atti adottati, anche in via cautelare, ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, è punito con la reclusione da 6 mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 30.000. L’autore del delitto di cui al presente comma è tenuto altresì a rimuovere, a propria cura e spese, secondo le prescrizioni del competente organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, le coltivazioni di sementi vietate ed alla realizzazione delle misure di riparazione primaria e compensativa nei termini e con le modalità definiti dalla regione competente per territorio».

Tale disposizione assume un’importanza cruciale non solo per il fatto di aver riconosciuto come penalmente rilevante la condotta di chi coltiva sementi geneticamente modificate in disprezzo di divieti imperativamente disposti, ma anche per aver restituito legittimità all’attività delle autorità nazionali e per avere, di conseguenza, posto fine ad un accanimento giudiziario senza precedenti (1).

La pubblicazione del decreto legge segue di poco la conclusione del processo amministrativo dinanzi al T.A.R. che ha respinto il ricorso presentato da un imprenditore agricolo per ottenere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto interministeriale di adozione delle misure di urgenza ai sensi dell’art. 54 del Regolamento (CE) concernenti la coltivazione di mais geneticamente modificato MON 810 firmato dai Ministeri della Salute, delle Politiche agricole, alimentari e forestali e dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, il 12 luglio 2013 e che vieta la coltivazione di varietà di mais MON810 provenienti da sementi geneticamente modificate sull’intero territorio nazionale fino all’adozione delle misure comunitarie d’urgenza di cui all’art. 54, comma 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e fissa le procedure relative alla sicurezza degli alimenti e, comunque, non oltre diciotto mesi dalla data di adozione del decreto stesso.

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