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Conseguenze del mancato, tempestivo versamento del prezzo in tema di riscatto di fondo rustico

Trib. Teramo 23 luglio 2014, n. 1083

Trib. Teramo 23 luglio 2014, n. 1083 – Converti, Est. – D.B.G. (avv. Di Monte) c. A.G. (avv. Fagotti) e Az. Agr. I.V. s.r.l. (avv. Pagano) – Ai sensi dell’art. 1 della l. 8 gennaio 1979, n. 2 e dell’art. 8 della l. 26 maggio 1965, n. 590, il termine perentorio di tre mesi per il versamento del prezzo, in caso di dichiarazione di riscatto di fondo rustico, decorre dal trentesimo giorno dall’avvenuta ricezione della comunicazione scritta dell’adesione del terzo acquirente. Scaduto il termine legale previsto per il versamento del prezzo, senza che entro tale termine sia stata fatta offerta reale del prezzo, il retraente decade definitivamente dall’esercizio del diritto potestativo di riscatto, a nulla rilevando il fatto che le parti non abbiano ancora proceduto alla stipula di nuovo rogito notarile di trasferimento.