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Codice Etico della Fondazione

“Osservatorio sulla Criminalità nell’Agricoltura e sul Sistema Agroalimentare”

Art. 1

(Disposizioni di carattere generale ed ambito di applicazione)

1. Il presente codice etico (di seguito anche denominato “Codice”), adottato ai sensi dell’art. 9 dello Statuto della Fondazione “Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare” (di seguito anche denominata “Fondazione”), enuncia i principi e le prescrizioni morali e sociali cui devono conformarsi tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, aderiscano, finanzino o collaborino con la Fondazione. La condivisione volontaria di tali principi integra il presupposto per giungere ad una sintesi tra i valori della legalità, concorrenza, tutela dell’ambiente e rispetto della sicurezza e dignità dei lavoratori.

2. Il rispetto dei principi e delle prescrizioni contenute nel presente Codice costituisce obbligo giuridico cui è tenuto qualsiasi sostenitore, finanziatore e/o collaboratore della Fondazione. A tal fine ogni sostenitore e/o collaboratore della Fondazione dichiara di condividere lo Statuto e i principi etici e sociali affermati nel presente Codice accettando le azioni risarcitorie e/o le misure, anche di carattere espulsivo o estintive del rapporto di collaborazione, derivanti dalle eventuali violazioni.

3. Ogni soggetto che collabori con la Fondazione si impegna ad estendere, per quanto possibile, gli obblighi di condotta previsti dal presente Codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contatto o incarico e a qualsiasi titolo. I dipendenti di pubbliche amministrazioni si impegnano a comunicare l’adesione alla Fondazione in conformità alle prescrizioni vigenti presso i rispettivi ordinamenti.

4. Il Presente Codice e gli adempimenti ad esso connessi non si applicano nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli istituti di credito, in ragione dell’esistenza di specifici obblighi di trasparenza, onorabilità e reputazionali imposti dall’ordinamento.

Art. 2

(Principi)

1. Poiché le associazioni criminali di stampo mafioso perseguono i propri fini anche nel settore agricolo e dell’agroalimentare, costituisce principio condiviso che solo una piena trasparenza della filiera può consentire di escludere dal mercato chi trae vantaggi da condotte omertose e violente ovvero chi si avvale di risorse umane in violazione della disciplina sulla sicurezza presso i luoghi di lavoro ovvero sfruttando capitali illeciti. Solo un ampliamento della conoscenza dell’intera filiera produttiva può consentire a tutti gli operatori ed ai consumatori di compiere una scelta consapevole in merito all’identità ed ai valori espressi da tutti i soggetti coinvolti.

2. La trasparenza nell’intera catena produttiva deve coinvolgere non solo coloro che producono, trasformano o commerciano i prodotti agroalimentari, ma anche i soggetti impegnati nella logistica e nelle attività strumentali. La trasparenza e legalità deve quindi divenire un valore aggiunto nel mercato agroalimentare meritevole di essere identificato e riconosciuto da parte dei consumatori e premiato sul piano economico. La legalità del prodotto agroalimentare, deve intendersi in un’accezione comprensiva non solo del rispetto delle prescrizioni penali ed amministrative, ma anche dei contratti collettivi e delle disposizioni poste a tutela dell’ambiente e della sicurezza sui luoghi di lavoro integrando un elemento di differenziazione del prodotto idoneo a generare, di per sé, un apprezzamento presso i consumatori.

3. Al fine di assicurare la massima autonomia della Fondazione sono esclusi i finanziamenti da parte di organizzazioni politiche e/o fondazioni o altri enti riconducibili a partiti o esponenti politici. A tal fine ogni sostenitore o finanziatore contribuisce con risorse proprie e non quale intermediario di terzi.

Art. 3

Requisiti di onorabilità e condizioni ostative all’adesione

1.Coloro che collaborano, finanziano o, comunque, sostengono la Fondazione, al fine di poter manifestare la coerenza con i fini perseguiti dalla stessa:

– non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’articolo 38, comma 1, lett. b) e c) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e succ. mod., né, avere, relativamente a tali situazioni, procedure in corso di definizione(1);

– non devono aver riportato condanne penali a eccezione di quelle per le quali sia intervenuta la riabilitazione o per cui il reato sia stato successivamente depenalizzato ovvero dichiarato estinto;

– non devono avere a proprio carico procedimenti già definiti, ovvero pendenze in corso di definizione, per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (artt. 67 e 76 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).

2. Coloro che intendano collaborare, finanziare e/o sostenere la Fondazione, all’atto dell’istanza, sono tenuti a dichiarare l’esistenza delle condizioni ostative di cui al comma precedente di cui abbiano notizia, rendendosi disponibili a fornire, anche a specifica richiesta della Fondazione, la relativa documentazione di cui abbiano o possano avere la disponibilità. Il Collegio dei probiviri, esaminati gli atti e valutata la natura, la gravità e la compatibilità con i principi e gli scopi della Fondazione, decide insindacabilmente sull’istanza.

3. Ogni sostenitore, finanziatore e/o collaboratore della Fondazione si obbliga a non promuovere e/o condividere iniziative commerciali e/o professionali con soggetti che siano in una delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo e, comunque, a comunicare tempestivamente alla Fondazione la conoscenza di eventuali condizioni ostative, anche, sopravvenute dei partner.

4. Coloro che collaborano, finanziano o, comunque, sostengono la Fondazione sono tenuti a rendere annualmente la dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo accettando, al fine di garantire la trasparenza ed il controllo in merito al proprio operato, di rendere pubblica tale dichiarazione presso il sito web della Fondazione.

Art. 4

(Uso del logo della Fondazione)

1. Nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Consiglio Direttivo della Fondazione può essere concesso l’uso temporaneo del logo della Fondazione quale marchio registrato secondo il diritto italiano. Chiunque utilizzi legittimamente il logo della Fondazione all’interno di iniziative divulgative ovvero presso il proprio sito web o accanto al proprio marchio ovvero nell’involucro di prodotti posti in commercio si impegna a rendere la dichiarazione di cui all’art. 3, comma 2 del presente Codice con cadenza semestrale.

2. La violazione delle prescrizioni relative all’uso del logo della Fondazione ovvero all’insussistenza dei requisiti di cui all’art. 3 comma 1 in quanto lesivo della credibilità e dell’immagine della Fondazione implica un obbligo risarcitorio non inferiore a 100.000 € per ogni anno di adesione, a qualsiasi titolo, alla Fondazione.

Art. 5

(Controlli della Fondazione)

1. Al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni contenute nello Statuto e nel presente Codice, la Fondazione si riserva di operare, in qualsiasi momento, controlli mediante acquisizione di informazioni con richieste dirette o tramite terzi. Il rifiuto, il ritardo o l’incompletezza delle risposte costituisce grave violazione del presente Codice.

Art. 6

(Obblighi di informazione nei confronti dei committenti e consumatori)

1.Ogni sostenitore, finanziatore e/o sostenitore della Fondazione si impegna a fornire accurate ed esaurienti informazioni circa la propria struttura economica e la filiera produttiva agricola e/o agroalimentare.

2. Ogni proposta e offerta contrattuale, ovvero ogni comunicazione con gli utenti, committenti e/o clienti deve essere espressa in forma espositiva chiara e comprensibile, completa e conforme alla normativa vigente, valorizzando le conseguenze sociali ed ambientali, in quanto rilevante ai fini dell’altrui decisione. Gli aderenti o sostenitori della Fondazione impegnati nella produzione agricola ovvero in attività ad esse connesse ai sensi dell’art. 2135 del c.c. si impegnano a fornire dettagliate informazioni circa la filiera produttiva, subfornitori o strutture di supporto.

Art. 7

(Obbligo di informazione delle condotte lesive del Codice)

1. Chiunque abbia conoscenza di violazione delle prescrizioni del presente Codice è tenuto ad offrirne immediata comunicazione e comunque entro 7 giorni al Consiglio Direttivo. La mancata, tardiva o incompleta comunicazione integra condotta contraria al presente Codice.

Art. 8

(Organo disciplinare)

1. Laddove sia segnalata o comunque si abbia conoscenza di una violazione del presente Codice, ovvero su comunicazione del Consiglio direttivo è avviata un’azione disciplinare dal Collegio dei probiviri. Il Collegio dei probiviri è composto da un contingente di 10 unità indicato dal Consiglio Direttivo all’interno Comitato scientifico e dura in carica per 4 anni. Le decisioni di competenza del Collegio dei probiviri sono assunte da un collegio composto da 3 membri e presieduto dal Presidente del Comitato scientifico o da un suo delegato.

3. Il Collegio dei probiviri si pronuncia sulle istanze di ammissione ai sensi dell’art.3, comma 2 del Presente Codice o nei confronti dei soggetti di cui si assume una violazione del presente Codice. Il Presidente del Collegio designa un componente del collegio come istruttore, deputato ad acquisire i necessari elementi informativi entro 60 giorni dalla designazione. Il Collegio dei probiviri si pronuncia, in assoluta autonomia di giudizio entro 90 giorni dalla data di rimessione, irrogando eventualmente una delle sanzioni contenute nell’art. 9 del presente Codice.

4. La violazione dei termini di cui ai precedenti commi comporta decadenza della sanzione disciplinare. Tutti i termini sono sospesi dal 15 luglio al 15 settembre e dal 15 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

Art. 9

(Sanzioni disciplinari)

1. La violazione delle prescrizioni contenute nel presente Codice può determinare una delle sanzioni di seguito indicate in ragione della gravità della condotta e dell’eventuale reiterazione.

a) Espulsione dalla Fondazione

b) Sospensione dello status di Sostenitore per un periodo non superiore ai due anni

c) Multa da destinare ad attività di comunicazione nella misura pari al doppio del versamento annuo ovvero del compenso pattuito per la collaborazione

d) Rimprovero scritto.

Tutte le sanzioni sono pubblicate sul sito web della Fondazione in apposito spazio ed ivi permangono per due anni dalla data dell’irrogazione.

Art. 10

(Entrata in vigore del Codice e successive modifiche)

1. Il presente Codice entra in vigore decorsi 7 giorni dall’approvazione. La conoscibilità delle prescrizioni è assicurata mediante la sottoscrizione di una copia del presente Codice nonché mediante successiva pubblicazione presso il sito web della Fondazione. Le modifiche al presente Codice sono accettate se non contestate o impugnate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione presso il sito web.

(1) Si riporta il testo dell’art. 38 comma 1 lett. b) e c) cit.

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 – n.d.r.) o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 – n.d.r.); l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.