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La «Banca della terra»

1. – Vorrei dire qualcosa su un tema classico della riflessione economica e giuridica: l’utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti. Per discorrerne tuttavia non in generale e teoricamente, ma in occasione di un preciso intervento normativo: la legge Regione Toscana del 27 dicembre 2012, n. 80, sulla «Banca della terra», e il regolamento di attuazione, dec. P.G. Regione Toscana del 4 marzo 2014, n. 13.

Questa legge istituisce la Banca della terra. Lo scopo di valorizzare i terreni, non solo pubblici ma anche privati, favorendone intensamente un utilizzo produttivo. A tal fine, la Banca della terra contiene un inventario completo e costantemente aggiornato dell’offerta dei terreni e delle aziende agricole di proprietà pubblica e privata disponibili per operazioni di affitto o di concessione. Tra questi sono compresi anche i terreni privati che siano stati dichiarati temporaneamente disponibili all’utilizzo produttivo in quanto, al momento, censiti come abbandonati o comunque incolti (cfr. art. 3, legge cit.).

Infatti, dando attuazione ai princìpi e ai criteri stabiliti dalla l. 4 agosto 1978, n. 440, che reca norme per l’utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, la Regione Toscana ha inteso valorizzare con questo intervento le terre agricole incolte. Nella preoccupazione di promuovere la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunità locali, obiettivo dell’intervento legislativo è di favorire il recupero delle aree abbandonate per contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, e in tal modo favorire l’ottimale assetto del territorio attraverso lo svolgimento delle attività agro-forestali (cfr. art. 5, legge cit., che considera abbandonati o incolti i terreni agricoli che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno tre anni; i terreni – ad esclusione di quelli boschivi – già destinati a colture agrarie e a pascolo in cui si sono insediate formazioni arbustive ed arboree).

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Fabrizio Di Marzio