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Accertamento ICI e notifica della rendita catastale

Cass. Sez. V Civ. 3 dicembre 2014, n. 25550

L’art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000, recante misure in materia fiscale ed in particolare di attribuzione o modificazione delle rendite catastali, ha previsto che dall’1 gennaio 2000 l’efficacia degli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali degli immobili (terreni e fabbricati) decorre dalla loro notificazione ai soggetti intestatari della relativa partita (quest’ultima sostituita dal nominativo dell’intestatario).

Rispetto alle precedenti disposizioni, la normativa chiariva che non era più sufficiente la sola «comunicazione» all’interessato della rendita catastale, mediante affissione all’albo pretorio del Comune, ma occorreva procedere alla relativa notificazione della rendita stessa, da parte dell’Ufficio del Territorio competente che doveva darne tempestiva comunicazione ai Comuni interessati.

Era, quindi, stabilita l’inefficacia giuridica degli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sino alla loro rituale notificazione, per cui la decorrenza dei termini (sessanta giorni) per proporre ricorso contro l’attribuzione della stessa rendita catastale, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, era subordinata all’avvenuta notifica.

La procedura della notificazione, imposta dal citato art. 74, ha avuto anche dei risvolti processuali, in quanto il ricorso era da ritenersi legittimamente valido solo se proposto (alle Commissioni tributarie) dal possessore degli immobili e non dall’intestatario della partita catastale che poteva essere un soggetto diverso dal primo.

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Luigi Cenicola