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STATUTO DELLA FONDAZIONE

“OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITA’ NELL’AGRICOLTURA

E SUL SISTEMA AGROALIMENTARE”

aggiornato il 5 Marzo 2019

 

Articolo 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E’ costituita, per volontà della Confederazione Nazionale Coldiretti, la fondazione denominata “OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITA’ NELL’AGRICOLTURA E SUL SISTEMA AGROALIMENTARE”, in breve denominata anche “FONDAZIONE OSSERVATORIO AGROMAFIE” (di seguito “la Fondazione”).

2. La Fondazione non ha scopo di lucro, è apolitica e non confessionale ed è disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti.

3. La Fondazione ha durata illimitata.

4. La Fondazione ha sede in Roma, in Via XXIV Maggio 43, ed esercita la propria attività in Italia ed all’estero.

5. La Fondazione può istituire sedi secondarie ed uffici in Italia ed all’estero.

 

Articolo 2

Scopi Istituzionali

1. La Fondazione persegue finalità di approfondimento scientifico, diffusione e divulgazione degli studi sulla criminalità e l’illegalità nell’agricoltura e nell’agroalimentare.

2. In particolare, la Fondazione si prefigge lo scopo di promuovere ricerche, studi, approfondimenti, eventi anche formativi e di dibattito per diffondere e divulgare tra i cittadini una cultura che valorizzi la filiera agricola esclusivamente italiana (c.d. Full Made in Italy agroalimentare) e gli elementi distintivi della produzione agricola nazionale, sostenendo il principio che il rispetto della legge anche nell’esercizio della produzione agricola nazionale favorisce l’economia dell’intero Paese e che la lotta ai fenomeni di criminalità organizzata presenti nel settore agroalimentare comporta effetti vantaggiosi in termini ambientali, sociali ed occupazionali. La Fondazione intende, in particolare, sostenere le iniziative editoriali e divulgative dirette a valorizzare il made in Italy nel settore agricolo e alimentare.

3. La Fondazione intende perseguire la creazione di modelli di controllo che, coniugando l’utilizzo di strumenti informatici ed analisi dei flussi dei prodotti, consenta, nel rispetto delle disposizioni a tutela della concorrenza, di assicurare la più completa informazione ai consumatori emarginando le contraffazioni ed adulterazioni alimentari, nonché le frodi nel settore dei presidi fitosanitari e veterinari impiegati anche in agricoltura biologica. In tale ottica la Fondazione approfondisce le tematiche relative alla cybersecurity, all’antiriciclaggio, all’anticorruzione e alla tutela dell’ambiente, promuovendo iniziative in merito alle pronunce di tutte le Autorità amministrative indipendenti che possano interferire nel mercato dell’agroalimentare. In particolare la Fondazione si avvale delle attività dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e ne sviluppa i risultati. Nell’ambito della ricostruzione della filiera produttiva, la Fondazione approfondisce, altresì, il ruolo della cooperazione, anche a livello internazionale, suggerendo nuove forme giuridiche ed adeguati sistemi di controllo.

4. La Fondazione propone le azioni collettive di tutela dei consumatori con particolare riguardo all’accertamento della responsabilità in materia ambientale e alimentare avviando altresì tutti gli interventi, nelle sedi amministrative e giudiziarie, diretti a monitorare la destinazione delle risorse sottratte alle organizzazioni criminali. La Fondazione approfondisce, sul piano scientifico e giuridico, le iniziative dirette a contrastare il traffico illecito della filiera del tabacco promuovendo le iniziative idonee a sollecitare i controlli e le azioni di lotta al contrabbando delle sigarette.

5. La Fondazione sviluppa analisi e proposte volte alla semplificazione delle regole inerenti alle filiere agricole, al fine di contribuire alla competitività delle imprese e di ridurre gli oneri burocratici non funzionali alla tutela di interessi pubblici proponendo, periodicamente, un programma di razionalizzazione delle stesse nonché denuncia sovraccarichi di regolazione concernenti obblighi e oneri non strettamente necessari o richiesti per l’attuazione della normativa europea.

5 bis. La Fondazione attiva un dialogo permanente con le istituzioni europee, e in particolare, con l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), per contrastare le iniziative criminali transfrontaliere a danno della filiera agricola esclusivamente italiana (c.d. Full Made in Italy) e ogni altra attività illecita a danno delle imprese agricole e agroalimentari del Paese.

6. La Fondazione, nell’ambito dei propri scopi istituzionali, svolge un ruolo propositivo nei confronti delle Commissioni parlamentari d’inchiesta, in particolare quella sul fenomeno delle mafie e delle altre associazioni criminali, nonché degli altri organismi istituiti per l’analisi conoscitiva e per l’azione di contrasto dei fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale, realizzati anche attraverso strumenti digitali.

7. Per il più efficace perseguimento dei propri scopi istituzionali, la Fondazione:

a) assume la qualità di editore della rivista “Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente”;

b) promuove pubblicazioni di politica agricola sociale e giuridica, in formato cartaceo e online;

c) cura un sito web quale strumento di diffusione delle attività e dei lavori della Fondazione.

8. La Fondazione potrà inoltre, per il miglior raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, svolgere le seguenti attività:

a) organizzare convegni, promuovere e finanziare ricerche, raggiungere accordi con università ed altre istituzioni di ricerca, attivare borse di studio, elaborare progetti editoriali;

b) instaurare rapporti di collaborazione con enti similari a carattere nazionale ed internazionale, nonché stipulare convenzioni, concludere accordi e sottoscrivere contratti con enti pubblici e soggetti privati;

c) partecipare a procedure comparative o concorsi di qualunque genere per la realizzazione degli scopi istituzionali;

d) sviluppare partnership e rapporti di collaborazione con amministrazioni internazionali, europee, nazionali, regionali e locali e, in genere, organismi pubblici o privati, italiani od esteri, con particolare rilievo alla tematica della legalità nell’agricoltura e nell’agroalimentare;

e) divulgare gli esiti delle proprie ricerche ed approfondimenti, nonché dati e notizie in ordine a tematiche connesse alla legalità nell’agricoltura e nell’agroalimentare;

f) ricevere ed utilizzare contributi, finanziamenti o altre erogazioni di ogni tipo e natura, sia privati che pubblici;

g) concludere protocolli e convenzioni, conferire incarichi, acquisire e cedere beni e diritti di qualsiasi natura;

h) costituire e/o partecipare ad associazioni, consorzi od altre organizzazioni aventi finalità compatibili con la propria, nonché, strumentalmente con il proprio scopo, a enti societari;

i) possedere, gestire, prendere in locazione immobili ed altre attrezzature sia mobili che immobili;

j) assumere personale e provvedere ad ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto previsto dalla legge.

 

Articolo 3

Fondatore e Soci Sostenitori

1. La Confederazione Nazionale Coldiretti è unico fondatore per aver proceduto alla costituzione della Fondazione e del patrimonio iniziale della medesima.

2. Sono soci sostenitori della Fondazione le persone fisiche e giuridiche e gli enti collettivi, anche non dotati di personalità giuridica, che concorrono al raggiungimento degli scopi della Fondazione con contributi in denaro nell’importo deliberato dal Consiglio Direttivo ovvero con apporto di beni di valore equivalente. La determinazione del valore dei beni apportati avviene sulla base dei prezzi di mercato o a mezzo di apposita stima peritale. I soci sostenitori possono essere legittimati a proporre un componente del Comitato Scientifico che viene eletto mediante delibera del Consiglio Direttivo.

3. Le Forze armate e di polizia deputate istituzionalmente a contrastare i fenomeni di illegalità del settore agricolo ed agroalimentare, previa richiesta e manifestazione di interesse, sono iscritte in apposito Albo. A seguito dell’iscrizione nell’Albo delle Forze armate e di polizia sostenitrici le stesse sono equiparate ai soci sostenitori e possono essere legittimate a proporre propri componenti all’interno del Comitato Scientifico.

4. Compete al Consiglio Direttivo della Fondazione:

– stabilire la procedura di ammissione dei soci sostenitori della Fondazione;

– deliberare l’accettazione ovvero l’eventuale diniego motivato delle richieste di adesione degli aspiranti soci sostenitori della Fondazione;

– deliberare l’ammontare e la rivalutazione degli importi la cui corresponsione è condizione per l’attribuzione della qualifica di socio sostenitore della Fondazione;

– tenere ed aggiornare il libro dei soci sostenitori della Fondazione;

– procedere all’esclusione dei soci sostenitori in caso di (i) grave e reiterato inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto e/o dai regolamenti della Fondazione e/o dalle deliberazioni degli Organi di quest’ultima; (ii) inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni previste dal presente Statuto; (iii) condotta incompatibile con il dovere di collaborare per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.

5. In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non dichiarino espressamente l’adesione piena alle finalità della Fondazione e l’impegno a concorrere con mezzi economici e materiali al raggiungimento di tali finalità e al finanziamento delle relative attività.

6. Coloro che sostengono finanziariamente la Fondazione non possono ottenere la restituzione delle erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sul patrimonio della medesima.

 

Articolo 4

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito dal conferimento effettuato dalla Confederazione Nazionale Coldiretti.

2. Tale patrimonio potrà essere incrementato da:

– contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni Pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell’ambito degli scopi istituzionali;

– contributi dell’Unione europea e di organismi sovranazionali od internazionali;

– contributi versati dai soci sostenitori;

– entrate derivanti da prestazioni di servizi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche o di natura commerciale, svolte in maniera connessa al raggiungimento delle finalità istituzionali;

– erogazioni liberali che non danno titolo alla qualifica di socio sostenitore della Fondazione;

– beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione da persone fisiche, società, enti pubblici e privati, organismi nazionali ed esteri, espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;

– apporti finanziari di qualsiasi genere destinati, per deliberazione del Consiglio Direttivo, ad aumentare il patrimonio stesso.

3. Non costituiscono incremento del patrimonio le somme da chiunque versate a titolo di concorso alle spese di gestione o i finanziamenti ricevuti a titolo fruttifero o infruttifero.

 

Articolo 5

Utili e avanzi di gestione

1. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o poste di patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge.

2. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere utilizzati per la realizzazione degli scopi e delle attività istituzionali della Fondazione ovvero di quelle direttamente connesse.

 

Articolo 6

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

1.1. il Presidente;

1.2. il Consiglio Direttivo;

1.3. il Comitato Scientifico;

1.4. il Revisore Unico.

 

Articolo 7

Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è il Presidente pro tempore della Confederazione Nazionale Coldiretti. La cessazione dalla carica di Presidente della Confederazione Nazionale Coldiretti determina di diritto la decadenza dalla carica di Presidente della Fondazione.

2. Il Presidente della Fondazione:

– ha la firma sociale e la legale rappresentanza dell’ente, di fronte ai terzi e in giudizio;

– convoca e presiede il Consiglio Direttivo, stabilendone l’ordine del giorno;

– cura l’esecuzione degli atti da quest’ultimo deliberati;

– adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento di competenza del Consiglio Direttivo, riferendone per la ratifica allo stesso alla prima riunione utile, che deve essere convocata entro un mese dall’adozione del provvedimento;

– può rilasciare mandati generali e speciali;

– compie quant’altro previsto a suo carico e prerogativa dal presente Statuto.

3. Il Presidente designa il proprio Vice Presidente, scelto tra i membri del Consiglio Direttivo.

4. In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

5. La sottoscrizione del Vicepresidente costituisce prova dell’assenza o dell’impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

 

Articolo 8

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 membri, incluso il Presidente della Fondazione che lo presiede. Tutti i componenti elettivi restano in carica per un triennio. Resta salvo quanto previsto in via transitoria al momento della costituzione della Fondazione.

2. I componenti del Consiglio Direttivo, salvo il Presidente che ricopre la carica di Presidente e componente del Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art. 7, sono designati mediante delibera della Giunta Esecutiva della Confederazione Nazionale Coldiretti.

3. I componenti elettivi del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Almeno due mesi prima della scadenza del triennio del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente della Fondazione convoca, nella sua qualità di Presidente della Confederazione Nazionale Coldiretti, la Giunta Esecutiva di tale ultimo ente, ponendo all’ordine del giorno della medesima Giunta la designazione dei nuovi componenti elettivi. Qualora la Giunta Esecutiva della Confederazione Nazionale Coldiretti, ritualmente convocata, non provveda alla suddetta nomina entro la data di scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica, la designazione dei nuovi Consiglieri è effettuata in via sostitutiva dal Presidente della Fondazione. Gli effetti della designazione decorrono dalla scadenza del precedente mandato.

4. Qualora durante il mandato venissero a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più componenti elettivi del Consiglio Direttivo, il Presidente della Fondazione avvia, entro 15 giorni, le procedure per la relativa sostituzione. Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio Direttivo nel quale entra a far parte.

5. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull’attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione, con eccezione delle sole notizie fornite ai fini di divulgazione esterna e pubblicizzazione dell’attività della Fondazione.

 

Articolo 9

Competenze e Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quanto di competenza degli altri Organi della Fondazione.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

– attua e realizza gli scopi istituzionali indicati nello Statuto e nell’atto costitutivo della Fondazione;

– approva i programmi di attività e gli atti deliberati e proposti dal Comitato Scientifico;

– approva il bilancio preventivo e consuntivo e le relazioni accompagnatorie;

– tiene i libri e le scritture contabili della Fondazione;

– redige e modifica gli eventuali regolamenti interni della Fondazione;

– delibera su tutte le iniziative ed attività per l’attuazione delle finalità previste nel presente Statuto e dei programmi della Fondazione;

– delibera sull’accettazione di donazioni e lasciti testamentari;

– delibera in merito alle eventuali domande di adesione come socio sostenitore alla Fondazione;

– delibera in ordine all’esclusione dei soci sostenitori;

– approva le modifiche statutarie;

– assume le decisioni in ordine alla stipula dei contratti, compresi quelli di lavoro, e delle convenzioni necessarie per lo svolgimento delle attività della Fondazione;

– ratifica gli atti e i provvedimenti adottati in via d’urgenza dal Presidente;

– designa i componenti del Comitato Scientifico, tra cui il Presidente, il Vice Presidente vicario ed il Vice Presidente, determinandone il numero e valutando l’eventualità di riconoscere ai singoli componenti un rimborso delle spese ovvero un corrispettivo per specifiche attività;

– conferisce ad autorità o enti la legittimazione a designare un componente presso il Comitato Scientifico;

– designa il Revisore Unico;

– adotta un Codice etico da far sottoscrivere, in segno di condivisione, a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, collaborino con la Fondazione;

– delibera, su proposta del Presidente, in merito allo scioglimento della Fondazione, alla nomina dei liquidatori e alla devoluzione del relativo patrimonio;

– adempie ad ogni altro compito attribuitogli dal presente Statuto;

– esercita ogni potere concernente l’amministrazione ordinaria e straordinaria che non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto ad altro Organo.

2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica, compreso il Presidente. Il Consiglio si raduna, presso la sede della Fondazione o altro luogo indicato dal Presidente, almeno due volte all’anno. Le riunioni del Consiglio possono tenersi anche con sistemi di video-teleconferenza e le condizioni per la validità della riunione sono le medesime previste per le società per azioni.

3. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare anche soggetti esterni su invito del Presidente.

4. Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso scritto, anche a mezzo fax o posta elettronica – salvo, in quest’ultimo caso, il riscontro del ricevimento da parte del destinatario – contenente l’ordine del giorno, da far pervenire a tutti i consiglieri a cura del Presidente, all’indirizzo anche di fax o di posta elettronica da questi comunicato, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione. Nei casi d’urgenza, l’avviso di convocazione può essere fatto pervenire ai consiglieri il giorno prima della data stabilita per la riunione, con esplicitazione nell’avviso dei motivi d’urgenza. E’ comunque validamente tenuta la riunione del Consiglio cui partecipino tutti i consiglieri in carica.

5. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, ove non sia espressamente prevista una diversa maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Le modifiche statutarie sono deliberate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo. Per le modifiche statutarie concernenti i meccanismi di nomina del Presidente e dei Consiglieri, la modifica degli scopi istituzionali, la procedura di scioglimento occorre, in aggiunta a quanto sopra, che vi sia il voto favorevole del Presidente della Fondazione in carica.

7. Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.

8. I consiglieri svolgono il loro ufficio a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può deliberare la corresponsione del rimborso delle spese documentate nel caso di specifici incarichi attribuiti ai consiglieri.

9. Il Consiglio Direttivo, in ognuna delle sue adunanze, nomina un segretario. Non occorre l’assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

10. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, trascritto nel libro verbali del Consiglio.

 

Articolo 10

Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è l’organo di riferimento culturale e scientifico della Fondazione ed è deputato a formulare proposte ed iniziative per l’attuazione dei fini statutari, da sottoporre al Consiglio Direttivo per l’approvazione. Esso è competente, altresì, ad esprimere pareri su problematiche portate alla sua attenzione dal Consiglio medesimo o dal Presidente della Fondazione, ovvero individuate autonomamente.

2. Il Comitato Scientifico è composto da un Presidente, un Vice Presidente vicario, un Vice Presidente ed numero variabile di membri. Tali soggetti in ogni caso non esprimono la rappresentanza dell’ente se non limitatamente alle materie scientifiche trattate. Fermo restando quanto previsto al momento della costituzione della Fondazione, la designazione dei membri del Comitato Scientifico viene effettuata dal Consiglio Direttivo tenendo eventualmente conto delle indicazioni e proposte avanzate dai sostenitori della Fondazione ovvero di coloro che abbiano comunque concorso al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione. Al Consiglio Direttivo spetta l’individuazione di eventuali soggetti od enti aventi diritto ad indicare i membri del Comitato Scientifico.

3. I membri del Comitato Scientifico sono nominati tra magistrati, docenti universitari, dirigenti di amministrazioni pubbliche, personale militare ovvero tra esperti di riconosciuta esperienza professionale nelle materie che rientrano nell’oggetto degli studi della Fondazione. Ciascun mandato in seno al Comitato Scientifico dura in carica 3 anni decorrenti dall’insediamento dichiarato dal Presidente, tutti i componenti scadono insieme a prescindere dal momento in cui interviene la singola nomina e sono rieleggibili. La partecipazione al Comitato Scientifico deve intendersi come espressione della libertà di manifestazione del pensiero ai sensi dell’art.21 della Costituzione.

4. In caso di dimissioni e cessazione per qualsivoglia altra causa di un componente del Comitato Scientifico, il Consiglio Direttivo procederà alla relativa sostituzione tenendo conto delle indicazioni e proposte dei soggetti che avevano segnalato il membro del Comitato da sostituire. Il membro del Comitato così nominato dura in carica fino alla scadenza del mandato del soggetto sostituito.

5. Il Comitato Scientifico si riunisce, su proposta del suo Presidente presso la sede della Fondazione o presso altro luogo indicato dal Presidente, per formulare il programma di attività da proporre al Consiglio Direttivo e fare un resoconto della attività svolta. E’ ammessa la possibilità per i partecipanti di intervenire a distanza mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di parità di trattamento.

6. Il Comitato Scientifico è convocato con avviso scritto, anche a mezzo fax o posta elettronica – salvo, in quest’ultimo caso, il riscontro del ricevimento da parte del destinatario – contenente l’ordine del giorno, da far pervenire a tutti i componenti a cura del Presidente, all’indirizzo anche di fax o di posta elettronica da questi comunicato, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione. Nei casi d’urgenza l’avviso di convocazione può essere fatto pervenire ai componenti il giorno prima della data stabilita per la riunione, con esplicitazione nell’avviso dei motivi d’urgenza. E’ comunque validamente tenuta la riunione del Comitato cui partecipino tutti i componenti in carica.

7. Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza del Vice Presidente vicario o, in caso di assenza di entrambi, del Vice Presidente.

8. I componenti del Comitato Scientifico svolgono il loro ufficio a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può comunque deliberare la corresponsione di un’indennità forfettaria a titolo di rimborso anche soltanto per alcuni dei componenti del Comitato Scientifico ovvero di un corrispettivo, in ragione dell’attribuzione di specifici incarichi a uno o più componenti del Comitato Scientifico.

9. Le deliberazioni del Comitato Scientifico devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dall’estensore, trascritto nel libro verbali del Comitato.

10. Il Comitato Scientifico può riunirsi anche in composizione ristretta e può dare origine a gruppi di lavoro per l’approfondimento di alcune materie oggetto di studio della Fondazione. Il Comitato Scientifico in composizione ristretta ed i gruppi di lavoro sono costituiti in composizione variabile rispetto alle materie di approfondimento.

 

Articolo 11

Revisore Unico

1. La revisione legale dei conti della Fondazione è affidata ad un Revisore Unico, iscritto nell’albo dei revisori legali dei conti. Egli è nominato dal Consiglio Direttivo, fatta eccezione per il primo Revisore Unico, che è nominato in sede di costituzione della Fondazione.

2. Il Revisore Unico dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

3. In caso di dimissioni o decadenza, il Revisore Unico viene sostituito dal Consiglio Direttivo. Il sostituto dura in carica fino alla scadenza del mandato del Revisore sostituito.

4. Il Revisore Unico riferisce al Consiglio Direttivo con apposita relazione annuale sul bilancio consuntivo della Fondazione.

5. Il Revisore Unico può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 12

Bilancio

1. L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio consuntivo viene predisposto dal Presidente della Fondazione ed è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa, nonché dagli altri documenti eventualmente prescritti dalla legge.

3. Il bilancio deve esser redatto con chiarezza e deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonché il risultato economico dell’esercizio. Se le informazioni richieste dalle disposizioni di legge applicabili non sono sufficienti a raggiungere tale scopo, devono essere fornite le opportune informazioni complementari.

4. Il bilancio viene approvato dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il bilancio viene comunicato dal Presidente al Revisore Unico almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per il Consiglio Direttivo che deve discuterlo, affinché questi esprima il suo parere.

5. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Presidente della Fondazione predispone il bilancio preventivo dell’esercizio successivo. Il bilancio preventivo è sottoposto all’approvazione del Consiglio Direttivo entro i quindici giorni successivi.

6. La Fondazione opera secondo criteri di efficienza e nel rispetto delle indicazioni contenute nel bilancio preventivo.

 

Articolo 13

Regolamenti interni

1. Per disciplinare l’organizzazione e definire le strutture operative necessarie all’esecuzione del presente Statuto, nonché le condizioni e modalità di erogazione delle provvidenze economiche, la Fondazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni predisposti ed approvati dal Consiglio Direttivo.

 

Articolo 14

Scioglimento

1. Lo scioglimento della Fondazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberato dal Consiglio Direttivo con delibera approvata da almeno due terzi dei suoi componenti, tra cui il Presidente.

2. Il Consiglio Direttivo delibera, con la maggioranza indicata al comma precedente, in ordine alla nomina di uno o più liquidatori della Fondazione e ai poteri di questi ultimi.

3. Il patrimonio residuo a seguito della liquidazione sarà devoluto ad altra Fondazione o ente scientifico, pubblico o privato, in conformità con la volontà del Consiglio Direttivo, che disciplina anche le modalità della devoluzione.

 

Articolo 15

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.