I contributi per ristrutturare un fabbricato rurale costituiscono sopravvenienza attiva
Cass. Sez. Trib. 18 novembre 2015, n. 23555
I contributi consistono in somme di denaro o altri valori ricevuti dall’impresa per l’esercizio della propria attività. Possono provenire da privati o da enti pubblici ed essere in denaro o in natura. Sono erogati per contratto o in base ad una disposizione di legge.
In quest’ultimo caso possono essere:
a) in conto capitale, che hanno lo scopo di incrementare il patrimonio dell’impresa e non si ricollegano all’obbligo di effettuare specifici investimenti; b) in conto impianti, che sono attribuiti per l’acquisto di beni ammortizzabili. I contributi in conto impianti, non danno luogo a ricavi, né a sopravvenienze attive (poiché non espressamente ricompresi nelle suddette categorie), ma concorrono alla formazione del reddito per competenza. I contributi in conto capitale, invece, costituiscono sopravvenienze attive e concorrono alla formazione del reddito in base al «principio di cassa».Ai fini fiscali, sono disciplinati attualmente dall’art. 88, comma 3, lett.
b) del d.p.r. n. 917/1986 (Testo unico imposte sui redditi) il quale prevede che «sono inoltre considerati sopravvenienze attive (…) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell’art. 85 contributi in conto esercizio e quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato contributi in conto impianti. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell’esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto».